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Videosorveglianza e conservazione delle immagini: come comportarsi?

Un quesito molto importante: quanto si possono conservare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza? Le immagini delle persone fisiche raccolte tramite un sistema di videosorveglianza non possono essere mantenute per un periodo non stabilito, cioè finché c’è spazio nei dischi di registrazione, ma occorre fissare un termine di conservazione, oltre il quale andranno eliminate. Ma qual è il termine di conservazione? E chi lo stabilisce?

QUANDO LA LEGGE INDIVIDUA UN TERMINE

Proviamo a fare un esempio: nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”; andando nel concreto sono speciali esigenze eventuali specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso. Chiaramente nei casi in cui il tempo è  fissato da una norma le difficoltà di cui prima non sussistono: basta fare riferimento a  quanto stabilito dal legislatore per il termine di registrazione. 

QUANDO LA LEGGE NON INDIVIDUA UN TERMINE

Se la legge non corre in soccorso, il tempo di conservazione deve essere definito direttamente dal titolare del trattamento tenendo conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Spetta, cioè, a chi decide di mettere e utilizzare il sistema di videosorveglianza individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenendo conto dei principi generali stabiliti dalla normativa di settore e, in particolare, i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione, in base ai quali i dati personali devono essere trattati e conservati nei limiti di quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono acquisiti. Ma come, nel concreto? Come si legge nel pronunciamento del Comitato europeo per la protezione dei dati nelle sue linee guida del 3/2019 e  come è indicato anche nelle Faq sulla videosorveglianza del Garante della privacy, se la TVCC è utilizzata, ad esempio, a protezione del patrimonio per rilevare atti vandalici, i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni, arco di tempo che di solito basta per raggiungere l’obiettivo che sta dietro la registrazione. Questo non vuol dire però che non sia possibile superare il limite di 24 o 48 ore. È possibile, infatti, per il titolare, inserire un termine di conservazione che vada oltre rispetto a quello di pochi giorni, ma solo dopo aver proceduto a una specifica e documentata valutazione che fornisca le pezze d’appoggio per giustificare le esigenze a fronte delle quali intenda, ad esempio, conservare le immagini per 7 giorni o più. Così, per le stesse finalità di tutela del patrimonio, è vero che normalmente il tempo di conservazione dovrebbe essere di 24 ore, ma la chiusura nei fine settimana o il contesto in cui il sistema viene installato potrebbero giustificare un periodo di conservazione più lungo.

CAPITOLO LUOGHI DI LAVORO

Qui interviene l’art.4 dello Statuto dei Lavoratori, che stabilisce che  prima di installare sistemi di videosorveglianza che possono riprendere i lavoratori, il datore di lavoro deve sottoscrivere apposito accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, deve fare riferimento all’Ispettorato del Lavoro a cui deve richiedere specifica autorizzazione. Questo vuol dire che – anche in assenza di norme di legge che definiscano il tempo di conservazione, col titolare che può fissare un termine –  non si può prescindere da quanto stabilito nell’accordo sindacale o nel provvedimento dell’Ispettorato del lavoro (che se ad esempio autorizza un tempo di conservazione di 2 giorni ha un valore preponderante rispetto alla decisione del datore di tenere le immagini per più tempo).

RIASSUMENDO

Qui facciamo riferimento al Garante della Privacy, nella sezione FAQ. Citiamo testualmente: “In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato”.

Per ogni tua domanda che riguarda i sistemi TVCC, i nostri tecnici di Datacom sono a disposizione. 

Telecamere a scuola: come si deve comportare un dirigente

Parola d’ordine: chiarezza e informazione. È attorno a questi due concetti che ruota la possibilità per una scuola di poter installare dei sistemi di videosorveglianza. Approfondendo un argomento trattato recentemente, Datacom Tecnologie vuole fornire alcune indicazioni relative alle modalità con cui un istituto d’istruzione può procedere a inserire al proprio interno uno strumento importante per la sicurezza restando comunque in linea con il Regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali (ex art. 5 GDPR) e le Linee Guida n. 3/2019 dei Garanti europei sul “trattamento dei dati personali mediante dispositivi video”, oltre alle normative legati ai luoghi di lavoro, come la scuola di fatto è (ex art. 4, L. n. 300/1970), in accordo con i sindacati e con l’Ispettorato, come avevamo scritto nell’articolo precedente.

Il dirigente scolastico, se decide di installare delle telecamere, è chiamato a svolgere una campagna di informazione e dimostrare che tutte le misure idonee sono state adottate in materia di raccolta delle immagini, registrazione, conservazione, l’eventuale trasmissione e gli utilizzi. C’è un tema importante che è appunto quello della gestione di questi materiali altamente sensibili, in un quadro di normative della privacy altamente restrittivo, tra l’altro in contesti dove la maggior parte delle persone presenti sono minorenni.

Ecco quindi che entra in gioco l’ex articolo 13 del GDPR il quale chiede che il titolare dell’impianto di registrazione fornisca a chi accede in un’area videosorvegliata tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali. Ciò si può fare o con un cartello a norma (e su questo di può aiutare Datacom Videosorveglianza) in cui si dà notizia dell’informativa sulla privacy prima di accedere al perimetro controllato dalle telecamere. Nel cartello, seguendo le considerazioni dell’Autorità Garante nazionale presenti nel Provvedimento dell’8 Aprile 2010, devono essere presenti indicazioni sul titolare del trattamento dei dati, la finalità delle riprese, ma non necessariamente la posizione delle telecamere: l’importante è che sia chiaro il raggio di azioni in modo tale che una persona possa essere libera di non accedere per non essere filmata oppure adeguare il proprio comportamento. Devono invece essere presenti riferimenti sull’articolo 13 del Regolamento: non importa che venga riportato integralmente, può bastare un QR Code o un link al web oppure un’affissione in una bacheca. I cartello deve essere ben visibile, di dimensioni accettabili, collocato in maniera ottimale (“all’altezza degli occhi”): su questo si sono raccomandati sia l’Autorità Garante nazionale quanto i Garanti europei.

Le informative utilizzabili possono essere classificate in due tipi. Quella di primo livello riguarda un cartello semplificato in cui si inseriscono le informazioni di cui abbiamo detto adesso, comprese quindi le identità del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati. Un cartello di secondo livello, invece, specifica per esteso tutte le informazioni richieste dall’ex art. 13 del GDPR, vale a dire titolare e/o RPD, base giuridica, finalità del trattamento, oggetto del

trattamento, modalità di trattamento, periodo di conservazione dei dati e diritti degli interessati. In questo caso si raccomanda di scrivere il cartello in un linguaggio chiaro, fare in modo che questo sia accessibile con una congrua pubblicazione in bacheca e sul sito della scuola.

Infine, una scuola per gestire a regola d’arte l’installazione di telecamere, dovrebbe deliberare tramite il proprio Consiglio d’Istituto un Regolamento sull’utilizzo della Videosorveglianza, all’interno del quale trovino luogo le formule individuate per il trattamento dei dati personali e delle immagini oggetto delle riprese, in linea con il Regolamento UE n. 2016/679, con i Provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali e il WP29 (Working Party 29 dell’European Data Protection Board).

L’accesso motivato alle riprese di videosorveglianza è consentito: ecco perché

Uno dei temi che è particolarmente sentito in merito all’utilizzo della pubblica videosorveglianza è se le immagini riprese da uno degli impianti gestiti dal Comune e le rispettive polizie locali possano essere richieste dal cittadino qualora ne avesse bisogno. L’esempio più concreto è quello degli incidenti stradali: infatti se per esempio si subisce un tamponamento piuttosto che un danno dovuto a un’infrazione altrui, l’automobilista può logicamente pensare di poter accedere a questo tipo di servizio per meglio interfacciarsi con la compagnia assicurativa, per dimostrare il reale svolgimento dei fatti.

La Pubblica Amministrazione ha il limite per cui le immagini di videosorveglianza non possono essere conservate oltre i sette giorni dall’inizio della registrazione. Per cui arrivare tardi potrebbe voler dire non riuscire più a entrarne in possesso, salvo che le forze dell’ordine non si siano mosse a loro volta per effettuare i loro rilievi. In linea di principio, le riprese, pubbliche o private che siano, possono essere accessibili a chiunque abbia un giustificato motivo per farne uso. Il regolamento UE 679/2019, infatti, garantisce all’articolo 15 il diritto di accesso. È il titolare del trattamento dei dati personali dell’impianto a dover prodigarsi alla conservazione dei video dalla rimozione automatica prevista dalla legge e fornire alla persona interessata un riscontro che non superi i trenta giorni dalla richiesta, eccezion fatta per i casi di differimento del termine.

Non sussistono quindi ragioni di riservatezza particolare qualora le immagini siano focalizzate su luoghi pubblici o comunque scenari allargati quali per esempio possono essere gli spazi condominiali. Su questo la giurisprudenza si è espressa superando un’iniziale perplessità da parte del Garante per la protezione dei dati personali, il quale poneva una serie di restrizioni non solo sui tempi di conservazione delle riprese ma anche sull’accesso alle stesse. La legge 241/1990, all’articolo 24, precisa come il portatore di un interesse legittima debba avere accesso gli atti di una Pubblica Amministrazione. Quindi fa fede la normativa dello Stato e su questo argomento, vista la gerarchia, nessun regolamento comunale può andare a interferire con questo impianto normativo.

Datacom Tecnologie di Firenze, con il proprio team di esperti, può comunque essere di aiuto ai propri clienti per chiarire dubbi o perplessità di questo genere, scrivendo alla mail info@datacomtecnologie.it o tramite il form Contatti.

Videosorverglianza nelle scuole: come fare?

Qual è la procedura per installare un sistema di videosorveglianza (TVCC) nelle scuole? L’argomento è complesso e qui proveremo – dopo aver tracciato le principali norme di riferimento da osservare in fase di progettazione di un sistema di videosorveglianza – a spiegare cosa deve concretamente fare un dirigente scolastico che, nella qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti che si impongono nella prassi corrente per l’installazione e l’utilizzazione dell’impianto in questione. Come è stato in precedenza osservato, i sistemi audiovisivi, per la loro peculiare pervasività, possono impattare sulla privacy di ciascuno, sicché il Titolare del Trattamento deve dimostrare di avere adottato tutte le misure tecniche ed organizzative più adeguate, sotto il profi lo della protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (principio di accountability) ed a tutela della dignità e della riservatezza dei propri dipendenti. L’art. 5, par. 2 del Regolamento indirizza l’attività del dirigente, al quale spetta comprovare la conformità delle attività di trattamento con il Regolamento stesso e l’efficacia delle misure idonee adottate, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il diritto del lavoro

Il dirigente deve tenere conto che – essendo l’istituto che dirige un luogo di lavoro a tutti gli effetti – la realizzazione dell’impianto deve essere compatibile con le norme contenute nella L. n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, che rappresenta la disciplina più importante a tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Nel dettaglio l’art. 4, così come modificato dal Jobs Act, evidenzia che gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo per “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. Nessun impedimento dunque per il dirigente scolastico che voglia mettere in sicurezza l’Istituto ed i beni della Scuola dal rischio di furti o di eventuali episodi vandalici, a condizione che vengano tuttavia osservate alcune specifiche ed imprescindibili finalità connesse alle esigenze organizzative e produttive, alla sicurezza del lavoro ed infine alla tutela del patrimonio scolastico. Sono soltanto queste la ragioni che consentono di installare un impianto del genere, come sottolineato dalla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, n. 5 del 19 Febbraio 2018.

La procedura

Prima di procedere alla fattiva realizzazione del progetto di videosorveglianza, il dirigente scolastico dovrà essere debitamente autorizzato dagli organi competenti, attivando le procedure concertative. In primo luogo, occorrerà ottenere il buon esito dell’accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali in essere all’istituto, precisando nel relativo verbale che trattasi di un impianto esclusivamente predisposto per ragioni di sicurezza all’interno ed all’esterno da eventuali atti illeciti ed a tutela del patrimonio scolastico da eventuali episodi di furti e vandalismo, restando esclusa ogni altra finalità di controllo diretto e a distanza dell’attività dei lavoratori, nello svolgimento della loro prestazione, in ossequio al dettato normativo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Inoltre dovrà essere specificato che le riprese sono esclusivamente circoscritte alle sole aree indicate nella planimetria allegata dalla ditta installatrice, garantendo la privacy e la riservatezza di studente e personale scolastico, con esclusione dalle riprese dei luoghi di lavoro del personale e dei servizi igienici e con attivazione degli impianti soltanto negli orari di chiusura dell’Istituto. Inoltre è necessario ribadire che le attività di trattamento relative alla registrazione, alla conservazione ed all’utilizzo dei dati avverranno nel rispetto di quanto stabilito dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e in ossequio alle linee guida sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (vedi European Data Protection Board n. 3/2019).

Il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro

Nell’ipotesi in cui non si dovesse raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori prescrive che, in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di videosorveglianza possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, rilasciata a seguito di istruttoria (di competenza del dirigente scolastico, che dovrà indicare le specifiche finalità per le quali si richiede la singola autorizzazione da parte dell’Ufficio ispettivo). Una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, il dirigente dovrà rendere note tutte le aree sottoposte a videosorveglianza, con adeguata segnalazione e predisposizione di informative specifiche, comprensibili ma dettagliate, nel rispetto di quanto stabilito dal menzionato art. 4 e dalle vigenti disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.  

Daitem, corsi formativi gratuiti in presenza e a distanza

Daitem lancia una nuova serie di corsi di formazione per installatori di sicurezza e distributori professionisti per conoscere meglio i propri prodotti e aggiornarsi sulla parte dei software oltre che sulle nuove tecnologie. Si tratta di appuntamenti totalmente gratuiti, previa iscrizione, sia in modalità webinar che in presenza nella sede di via Toscana 19 a Zola Predosa, alle porte di Bologna, sede della Daitem Academy.

Con “La protezione esterna” è possibile scoprire i criteri di progettazione di un sistema efficace ed affidabile, toccando i seguenti argomenti: tipologia di sensori utilizzati; l’offerta DAITEM per la protezione esterna: linee e-nova e Lynx; descrizione e cenni di programmazione ed installazione; l’uso del rivelatore da esterno con videocamera.

Il secondo tema è “La videosorveglianza nei sistemi d’allarme”, affrontato con i seguenti punti: uso delle videocamere in abbinamento ad un sistema d’allarme; differenze e punti di contatto con sistemi di videosorveglianza puri; l’uso dei rivelatori con fotocamera e/o videocamera integrata; l’offerta di videocamere DAITEM, cenni di programmazione ed installazione.

Gli ultimi due argomenti sono gli strumenti IT Daitem (Installazione, gestione ed uso delle app DAITEM E-nova e Lynx per smartphone; creazione e gestione degli account installatore e utente; installazione gestione ed uso del software Twinload: programmazione del sistema e altre funzionalità) oltre alle normative EN50131-1 e CEI 79-3 per realizzare sistemi di allarme a regola d’arte (Descrizione generale e storia delle normative EN50131 e CEI 79; approfondimento della normativa EN50131-1: generalità, livelli di prestazione, classi ambientali, prescrizioni funzionali; approfondimento della norma CEI 79-3: generalità, classificazione dell’impianto d’allarme, progettazione dell’impianto, metodi di calcolo).

Formarsi è un modo per restare sempre aggiornati su nuovi prodotti e tecnologie, rafforzando la propria professionalità individuale, oltre a rappresentare un’occasione anche per fare networking ed avere un confronto diretto con altri professionisti qualificati.
Per iscriversi ai corsi è necessario andare sul sito https://daitem.it/daitem-academy/. Datacom Tecnologie, partner di Daitem, è in grado di fornirti ulteriori spiegazioni sui corsi e sui prodotti scrivendo alla mail info@datacomtecnologie.it.

Con il bonus casa un’occasione in più per installare un impianto di sicurezza!

Buone notizie per il cliente finale – e quindi per gli installatori – dalla Legge di Bilancio 2022.

Lo Stato italiano ha infatti prorogato il bonus fiscale per ristrutturazioni edilizie, estendendo la sua validità fino al 31 dicembre 2024. Grazie al Bonus Casa 50% è infatti possibile risparmiare sugli impianti elettrici e sistemi di sicurezza antintrusione, antincendio, videosorveglianza, tapparelle, non solo per quanto concerne l’acquisto ma anche la progettazione, l’installazione e la relativa manutenzione.

Come si accede al bonus fiscale? Il proprietario o beneficiario di abitazioni private (o condominio) può richiedere la detrazione IRPEF – in sede di dichiarazione dei redditi – a fronte di una spesa documentata (bonifico parlante), sostenuta dal 26 giugno 2012. La detrazione fiscale sarà spalmata in 10 rate annuali.

Per fare un esempio, Inim ha stilato una lista di prodotti che possono rientrare all’interno del bonus fiscale:

• Centrali e accessori della gamma Prime.

• Tastiere Alien ed espansioni domotiche.

• Prodotti del sistema wireless Air2.

• Dispositivi del sistema SmartLiving.

• Sensori e barriere ottiche perimetrali.

• Prodotti del sistema vocale Marilyn More.

Datacom Tecnologie consiglia ai propri installatori di comunicare questa notizia ai propri clienti in modo da incentivarli nella messa in sicurezza della propria abitazione sfruttando questa importante opportunità. Per ogni dubbio o consiglio, siamo disponibili alla mail info@datacomtecnologie.it con i nostri tecnici commerciali pronti a dare il proprio supporto.

Hikvision, ecco la indoor station “tutto in uno”

Con la Indoor Station distribuita da Datacom Tecnologie di Firenze, Hikvision adotta da oggi un approccio completamente nuovo alla sicurezza. Insieme al videocitofono, tale strumento funge anche da centro di gestione della casa o dell’ufficio con interfacce visualizzate.

Con l’app Hik-Connect integrata, gli utenti potranno godere del controllo semplice e del collegamento flessibile tra i vari dispositivi Hikvision, con una gestione semplice e intuitiva al touch screen. Resta particolarmente semplice un’integrazione con applicazioni Android di terze parti, aggiungendo nuovi livelli di praticità per gli utenti.

Grazie a Hik-Connect integrato, tutti i dispositivi Hikvision come telecamere IP, NVR, antintrusione, videocitofono e altro, assieme a sistemi che includono controllo accessi, interfono e monitoraggio video, possono essere gestiti e monitorati facilmente. Inoltre, gli utenti possono controllare senza problemi lo stato del dispositivo e della rete, la batteria e la temperatura ambientale, tutto su un’unica schermata. La indoor station solitamente viene posizionata in un luogo facilmente raggiungibile della casa per essere a portata di mano anche quando lo smartphone, sui cui si trova la app di gestione remota, non si trova nelle vicinanze.

Dettagli sul prodotto sono disponibili cliccando qui. I tecnici commerciali di Datacom Tecnologie sono disponibili per accogliere gli ordini scrivendo all’indirizzo info@datacometecnologie.it o attraverso il form Contatti.

Informare i dipendenti della presenza di telecamere in azienda: istruzioni per l’uso

Come ci si deve comportare con i dipendenti di un’azienda in cui, internamente, sono installate telecamere di sicurezza? Secondo le normative vigenti, è sufficiente l’installazione di cartelli informativi di tipo semplificato, che rinviano ad informazioni più dettagliate disponibili presso la sede dell’azienda o sul sito web della stessa, per ottemperare all’obbligo di informazione, anche nei confronti dei dipendenti, previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016. Buona pratica, in ogni caso, è quella per cui, quando si stipula un contratto, al dipendente si forniscano dei documenti informativi che avvisino della presenza di un impianto di videosorveglianza all’interno dell’azienda. Altro consiglio è quello di emanare periodicamente circolari interne sull’uso corretto delle risorse tecnologiche aziendali e sulle misure di sicurezza poste a tutela dei dati e del patrimonio, incluso il sistema di videoregistrazione.

Le telecamere interne in un’azienda, lo ricordiamo, sono soggette a alla preventiva autorizzazione delle rappresentanze sindacali aziendali o della Direzione territoriale del lavoro. Il Garante indica in 24 ore il termine massimo di conservazione delle immagini, salvo specifiche e documentate esigenze. L’informativa deve essere fornita in modalità semplificata, chiara e visibile anche nelle ore notturne, per consentire di scegliere liberamente se farsi riprendere dalla telecamera.

Secondo la Corte di Cassazione, solo i controlli del patrimonio aziendale, adeguatamente motivati, permettono di non informare il dipendente della presenza delle telecamere. In questo caso, però i dispositivi devono essere posizionati in modo tale da non consentire la rilevazione dell’attività lavorativa.

Per ogni questione di natura legale, chiedi comunque consigli ai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie di Firenze alla mail info@datacomtecnologie.it oppure tramite il form Contatti.

Conservazione di immagini di videosorveglianza? Se è prolungata va giustificata

“Salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone”. Lo si legge nella pagina delle domande frequenti del Garante della Privacy, il quale a fine 2020 ha fornito ulteriori precisazioni sul tema e in particolar modo per i contesti lavorativi. “I dati personali – prosegue il Garante – dovrebbero essere nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) cancellati dopo pochi giorni equanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione”.

L’interrogativo si pone in merito alla gestione di un sistema di telecamere all’interno di un’azienda, che può essere utile per la sicurezza ma potrebbe avere altri fini. I chiarimenti sono stati necessari in virtù delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento 2016/679, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate.

Le Faq (scaricabili dal nostro sito, cliccando qui) tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell’esempio proposto dall’EDPB.

Tra i chiarimenti del Garante c’è l’affermazione del principio di “minimizzazione dei dati” riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione dell’impianto: la quantità di informazioni deve essere pertinente e non eccedente rispetto alle finalità perseguite. Sarà il titolare del trattamento a valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento e se ci sia bisogno anche di attivare un esperto per la valutazione.

Ricordiamo che con il prodotto Datacom Videosorveglianza gli installatori e i distributori di impianti di videosorveglianza possono semplificare molto tutte le procedure relative al comparto della privacy. Per tutte le informazioni in merito puoi chiedere direttamente a Datacom Tecnologie di Firenze, alla mail info@datacomtecnologie.it o tramite il form contatti.

Bonus Fiscale per i sistemi di sicurezza: ecco come ottenerlo

Non perdere l’occasione di usufruire del bonus fiscale previsto per chi interviene sul proprio immobile per difenderlo dalle azioni di indesiderati! La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato infatti gli incentivi per gli interventi sugli immobili residenziali “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.

Per dare un quadro di quanto è possibile far rientrare nelle agevolazioni statali, ecco alcuni esempi:
• installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;

• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

• installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

Possono inoltre essere agevolabili le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, quelle per l’acquisto dei materiali, il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti e l’imposta sul valore aggiunto.

L’entità dell’agevolazione Il bonus fiscale è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 ed è pari al 36% delle spese sostenute per l’anno 2022. Il bonus opera sotto forma di detrazione dall’IRPEF.

A questo punto ci chiediamo: come è possibile ottenere la detrazione fiscale dell’impianto d’allarme? Basta effettuare i pagamenti con un bonifico bancario o postale nella modalità “parlante”, indicando al suo interno la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. A seguire, bisogna indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, quindi conservare ed esibire tutti i documenti relativi ai lavori.

Lo Stato ha previsto anche la cessione del credito di imposta. Una strada che si può scegliere è quella di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La seconda opzione è la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per tutte le informazioni in merito puoi chiedere direttamente a Datacom Tecnologie di Firenze, alla mail info@datacomtecnologie.it o tramite il form contatti.