Cias presenta Micro Ray, la prima barriera con raggi a microonda per protezioni perimetrali

Fornire un’alternativa ai raggi a infrarosso che normalmente vengono utilizzati per proteggere corridoi molto stretti i quali, però, hanno condizioni ambientali particolari. È questo l’intento di CIAS nel proporre sul mercato MICRO-RAY, una barriera con raggi a microonda che sfrutta speciali antenne a 24Ghz per ottenere la sovrapposizione fino a 4 moduli indipendenti nella stessa colonna senza interferenze.

«Questi moduli – spiegano i tecnici di Cias – creano dei raggi molto stretti e l’allarme avviene per la loro interruzione e non attraverso l’analisi della perturbazione generata da eventuali movimenti all’interno del volume, come avviene nelle barriere a microonda classiche. Ciascun modulo ha un’uscita indipendente con allarme, guasto e manomissione collegabile a qualunque centrale antintrusione. Per impianti integrati permette anche la gestione tramite RS485 e con il modulo di interfaccia dedicato anche su IP, fornendo inoltre la possibilità di essere interamente alimentato con Power Over Ethernet. La logica digitale Fuzzy applicata a ciascun raggio permette di gestire il segnale e ottenere il miglior compromesso rilevazione/allarme improprio».

Insomma, il vantaggio principale di MICRO-RAY è quello di non avere i limiti di una barriera a infrarosso pur avendo una copertura lineare a raggi, oltre ad avere una certa resistenza anche agli agenti atmosferici estremi. Ogni colonna può essere equipaggiata da uno fino a quattro raggi a microonda, indipendenti nella gestione degli allarmi, e il loro utilizzo è consentito anche in corridoi fino a un metro di larghezza.

Qui sotto puoi trovare la brochure con tutti i dettagli. Per qualsiasi delucidazione è possibile contattare i tecnici commerciali di Datacom Tecnologie di Firenze alla mail info@datacomtecnologie.it.

TVCC e Privacy: le nuove linee guida da seguire dell’European Data Protection Board

Torniamo a parlare del Regolamento Europeo 679/2016 e lo facciamo tramite il provvedimento n. 3 di luglio 2019, emendato dall’European Data Protection Board (composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo), il quale chiarisce una serie di perplessità legate all’applicazione delle nuove norme sulla privacy nel campo della sicurezza. Da esso possiamo trarre una serie di linee guida da seguire che non hanno comunque valenza normativa.

Per quanto riguarda la biometria (rilevamento dei volti e intelligenza artificiale legata anche ai comportamenti) per l’EDPB servono garanzie di un corretto funzionamento, onde incappare in malfunzionamenti capaci, all’estremo, di creare discriminazioni. Ecco che quindi si punta l’attenzione sugli algoritmi di riconoscimento, spesso vincolati anche all’età e all’etnia del soggetto inquadrato dalle telecamere.

La videosorveglianza, secondo il gruppo di lavoro europeo, andrebbe utilizzata “cum grano salis”, vale a dire in quei contesti in cui non ci sono altre situazioni perseguibili e non per una scelta di comodità economica o tecnologica (vedi l’alta risoluzione delle immagini che possiamo ottenere oggi). Gli articoli 35 e 37 del GDPR, non a casa, prevedono che venga stilata una valutazione d’impatto sui diritti e sulle libertà degli interessati nell’ipotesi di monitoraggio sistematico di aree pubbliche, oltre che la nomina di un responsabile per la protezione dei dati che aumenti la tutela degli interessati.

E per le telecamere “finte”, ovvero quelle installate come mero deterrente? In quel caso il regolamento, secondo l’EDPB, non è applicabile, come del resto tutti i dispositivi che nascono con scopi diversi dal videocontrollo o dalla videoregistrazione. Il GDPR non è invece di riferimento per i sistemi di TVCC legati alla pubblica sicurezza, i quali invece devono seguire la Direttiva Europea 680/2016.

Altro tema è quello della “esclusione familiare”: se le immagini sono prodotte per un uso domestico senza alcuna diffusione esterna, allora siamo fuori dall’ambito del GDPR: diversamente sarebbe se quelle immagini, come quelle di una videosorveglianza, finissero sul web.

La legittimità di una ripresa è data, ai fini di videosorveglianza, qualora ci sia un legittimo interesse di tutelare un bene o delle persone, come i dipendenti di un’azienda, di un interesse pubblico, o comunque contesti in cui i presenti, se danno il loro consenso, sanno che certe immagini potranno essere pubblicate sul web o diffuse.

“Ai sensi dell’articolo 21, il responsabile del trattamento può procedere alla videosorveglianza dell’interessato solo se si tratta di un interesse legittimo, convincente e che prevalga sugli interessi, i diritti e le libertà dell’interessato…”: quando si parla di legittimo interesse significa che la necessità riscontrata sia effettiva. Per esempio, un’attività commerciale può necessitare di TVCC in maniera effettiva a seconda della tipologia (esempio una oreficeria) o del contesto in cui si trova.

Molte altre spiegazioni possono essere fornite dai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie all’indirizzo info@datacomtecnologie.it.

Datacom, chiusura natalizia dal 24 al 31 dicembre

Datacom Tecnologie di Firenze ha ufficializzato le date in cui resterà chiusa al pubblico per il periodo natalizio. L’azienda non sarà attiva da martedì 24 a martedì 31 dicembre compresi.

Considerato il periodo prenatalizio come particolarmente critico per quanto riguarda le spedizioni tramite corriere, il consiglio dell’azienda ai propri clienti è quello di programmare gli ordini per tempo, in modo da non avere problemi legati agli spedizionieri stessi. Per qualsiasi ordine o necessità, è possibile scrivere a info@datacomtecnologie.it.

Scopri “Harper” e le innovative lampade di emergenza di Inim

Harper di Inim è la linea di punta tra le lampade di illuminazione e segnalazione di emergenza a led distribuite da Datacom Tecnologie di Firenze. L’azienda di Monteprandone offre una linea di prodotti con un’ampia possibilità di scelta tra potenza, autonomia, grado IP e molto di più. L’affidabilità è garantita dalle batterie al litio ferro LiFePO4, le quali posso erogare energia ad alte temperature con una migliore capacità di smaltimento come rifiuto e con una durata maggiore. Il Led permette flussi luminosi fino a 400 lm in modo da avere ottima visibilità senza abbagliamento. Tra le lampade di segnalazione in commercio ci sono Harper 330, per 30 metri di visibilità, e Harper 320, per 30 metri, con dimensioni differenti e pannello in plexiglass. Tutti prodotti nati per la sicurezza ma pensati con un design accattivante e contemporaneo, versatili per ogni tipo di ambiente e installazione: posa a parete, a soffitto, ad incasso e a sospensione. Il pulsante di test può funzionare anche da dimmer della luminosità.

Quattro le versioni disponibili: standard, autotestanti dei guasti, con interfaccia bus supervisionata da una central e “central-battery”, per un sistema di alimentazione centralizzato.

Qui sotto trovi il depliant di presentazione della linea Harper: per ogni chiarimento o delucidazione scrivi a info@datacomtecnologie.it.

“Hikvision ti premia”: aderisci alla raccolta punti del 2020!

Datacom Tecnologie di Firenze, in qualità di distributore ufficiale di Hikvision, aderisce alla nuova campagna del 2020 e alla raccolta punti dedicata agli installatori di prodotti della casa produttrice cinese. La promozione è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre del prossimo anno: l’installatore può richiedere a Datacom il proprio codice identificativo e collegandosi a www.hikvisiontipremia.it può registrarsi completando tutti i campi, inserendo mail e password e infine digitando il codice identificativo che ti è stato rilasciato dal Rivenditore. Una volta terminata la procedura e validata la la casella relativa alla Privacy, l’utente riceverà un’email contenente il link di attivazione dell’account. A quel punto la raccolta punti può avere inizio: dall’area riservata del sito si può inserire il numero seriale presente sulla confezione del prodotto acquistato in modo da vedersi accreditati i propri punti.

Per chi si registra entro il 31 dicembre 2019 Hikvision fornisce 150 punti di benvenuto. Raggiunta una determinata soglia di punti, l’installatore ha diritto ad acquisire una serie di premi a lui dedicati. I dettagli e il regolamento integrale sono su www.hikvisiontipremia.it.

Il codice per inserire Datacom come fornitore è 606-T-840.

Tabella punteggi

FasciaRange Prezzi Listino in EuroPunti
135-74 €15
275-149 €30
3150-249 €60
4250-499 €90
5500-999 €180
61000-1999 €300
72000 € in su400

Inim, online il nuovo video dedicato ai prodotti antintrusione

Inim, marchio distribuito da Datacom Tecnologie di Firenze, ha messo online in questi mese uno spot particolarmente efficace, rivolto all’utente finale, con l’obiettivo di far conoscere i propri prodotti e fornire all’installatore un veicolo ulteriore per spostare il cliente verso l’acquisto. Ecco come la casa di Monteprandone descrive, a parole, questo filmato.

Inim: la sicurezza di avere accanto noi. La tua famiglia, la tua casa: i beni più preziosi. Proteggerli ed averne cura è fondamentale. Per questo, siamo con te, sempre. Con sistemi di sicurezza evoluti, efficaci, completamente italiani. Per rendere più semplice la tua vita, ovunque tu sia. Finalmente puoi aprire la porta alla sicurezza e respirare un profondo senso di tranquillità. Gestire la tua casa con un semplice tocco. Prevenire ed evitare pericoli. Avere tutto sotto controllo significa vivere serenamente e senza preoccupazioni. Con Inim è facile sorvegliare ogni ambiente ed essere allertati attraverso qualsiasi tuo dispositivo personale. Sicurezza e domotica, sono il connubio perfetto per rispondere ad ogni tua esigenza. Ed essere al sicuro nella propria casa diventa un gioco. Non rimane che godere dei nuovi comfort grazie all’accessibilità delle nuove tecnologie pronte a soddisfare ogni tuo comando. Scopri tutta la gamma antintrusione Inim per la massima sicurezza del tuo mondo!

Per ogni curiosità o dettaglio sui prodotti Inim, scrivi a info@datacomtecnologie.it.

Videosorveglianza e accesso ai filmati: le modalità per sporgere reclamo

Come sporgere reclamo per mancato accesso a filmati di videosorveglianza?

Come sporgere reclamo per mancato accesso a filmati di videosorveglianza? Se dopo 90 giorni infatti non si ottengono risposte relativamente al diritto di accesso ai dati acquisiti mediante un impianto di videosorveglianza, è possibile rivalersi sul responsabile trattamento dei dati con una propria istanza (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c, della legge n. 675/1996).

Questa disciplina è normata da anni dal Garante della Privacy, chiamato a trovare una mediazione tra sicurezza e dati personali. Già nel 2000 sono state buttate già delle linee guida, poi il Provvedimento del 29 aprile 2004 ha fatto sì che si arrivasse a informare le persone presenti in un’area sorvegliata, attraverso i cartelli che tutti conosciamo (articolo 13, comma 3 del Codice). Questi devono essere disposti in più copie a seconda della vastità dell’area videosorvegliata e degli impianti presenti. Inoltre devono essere ben chiare le finalità a cui sono destinate le riprese.

Qui sotto è disponibile un modulo utilizzabile per la richiesta di reclamo per l’accesso ai dati (tratto da moduli.it).

Datacom Videosorveglianza, due incontri informativi a dicembre

Datacom Tecnologie di Firenze organizza due corsi a dicembre per spiegare le modalità di utilizzo del nuovo servizio “Datacom Videosorveglianza”, nato per fornire un supporto sugli obblighi del GDPR e le normative legate alla privacy, onde non incappare in pesanti sanzioni.

Gli appuntamenti, a cui saranno presenti gli sviluppatori del servizio per dare docenza e rispondere a tutte le domande degli interessati, sono in programma lunedì 2 e lunedì 16 dicembre dalle 14.30 alle 17 presso la sede di Datacom in via Arrigo da Settimello 5 a Firenze. Per la partecipazione è possibile contattare Datacom a info@datacomtecnologie.it.

La Corte Europea dice sì alle telecamere nascoste nei luoghi di lavori: ma solo in casi specifici

La Grande Camera della Corte Europea di Strasburgo ha dato una sua risposta in merito alla liceità dell’installazione di telecamere di videosorveglianza nascoste in luoghi di lavoro, all’insaputa dei dipendenti stessi. Questo può essere fatto se il sospetto di gravi irregolarità sul posto di lavoro è così elevato da giustificare una mancata informazione ai lavoratori: lo stabilisce una sentenza datata 17 ottobre 2019. Il riferimento era a un caso accaduto in Spagna, nello specifico in una catena di supermercati. Il titolare sospettava di ammanchi nei magazzini, essendoci state forti perdite nei bilanci. I giudici, i quali dovevano pronunciarsi sul ricorso sollevato da cinque cassieri, hanno valutato che essendo stato breve il periodo, solo dieci giorni, che le telecamere erano solo alle casse e visti i motivi, hanno dichiarato che non ci sarebbero stati altri mezzi per poter scoprire l’autore delle sparizioni. Il provvedimento del titolare dunque non era in contrasto con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo né del diritto alla privacy dei dipendenti.

Dunque il provvedimento viene accolto positivamente ma seguendo un principio di proporzionalità rispetto all’entità del problema e alle possibili modalità di risoluzione.

Videosorveglianza, una panoramica sulle nuove linee guida europee

Le nuove linee guida europee sulla videosorveglianza: sono state adottate dal comitato europeo per la protezione dei dati per mettere chiarezza su come il regolamento UE 2016/679 viene applicato al trattamento dei dati personali nelle circostanze in cui vengono utilizzati dei dispositivi video.

Le “Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices” riguardano i sistemi video tradizionali e intelligenti, per i quali le norme interessano soprattutto il trattamento di particolari categorie di dati. Vengono approfondite una serie di tematiche specifiche come la divulgazione di filmati a terzi, la liceità del trattamento e l’applicabilità dei criteri di esclusione relativi ai trattamenti in ambito domestico.

Nelle linee guida si parla di informativa a più livelli, combinando più metodi. Nella videosorveglianza per esempio può essere utilizzato un cartello per le comunicazioni più importanti (primo livello) e altri mezzi per comunicare altri obblighi in un secondo livello (Linee guida Capitolo 7, § 109). Il primo livello prevede per esempio la facilitazione del messaggio attraverso un’icona subito riconoscibile, per poi spiegare tutte le informazioni necessarie per spiegare in modo sintetico il trattamento dei dati svolto dal gestore dell’impianto (articolo 12 GDPR, Capitolo 7.1, § 110). L’informativa deve riportare, oltre ai dati del titolare del trattamento e le finalità del sistema di tvcc, anche gli estremi del data protection officer qualora fosse stato designato. Il secondo livello può essere rappresentato dall’utilizzo di un qr code, capace di rimandare a una pagina web con tutti i dettagli dell’informativa.

Le informazioni da fornire a una persona che si trova in una zona videosorvegliata devono essere collocati a una distanza tale che chi entra nel perimetro sia subito informato di quello che sta accadendo e posizionate ad altezza uomo (WP 89, p.22). Questo significa che una persona in teoria, una volta di fronte al cartello, deve avere un’idea dell’area inquadrata in modo tale da decidere se evitarla o entrare mantenendo un comportamento idoneo (Capitolo 7.1, § 111). Il gestore dell’impianto in ogni caso non è tenuto a specificare l’ubicazione degli apparati di videosorveglianza (WP 89, p.22).

Per spiegare meglio, ecco qui sotto un articolo uscito su SecSolution che affronta la questione nel dettaglio, a cura di Marco Soffientini (esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; docente Ethos Academy).