Videosorveglianza e conservazione delle immagini: come comportarsi?

Un quesito molto importante: quanto si possono conservare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza? Le immagini delle persone fisiche raccolte tramite un sistema di videosorveglianza non possono essere mantenute per un periodo non stabilito, cioè finché c’è spazio nei dischi di registrazione, ma occorre fissare un termine di conservazione, oltre il quale andranno eliminate. Ma qual è il termine di conservazione? E chi lo stabilisce?

QUANDO LA LEGGE INDIVIDUA UN TERMINE

Proviamo a fare un esempio: nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”; andando nel concreto sono speciali esigenze eventuali specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso. Chiaramente nei casi in cui il tempo è  fissato da una norma le difficoltà di cui prima non sussistono: basta fare riferimento a  quanto stabilito dal legislatore per il termine di registrazione. 

QUANDO LA LEGGE NON INDIVIDUA UN TERMINE

Se la legge non corre in soccorso, il tempo di conservazione deve essere definito direttamente dal titolare del trattamento tenendo conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Spetta, cioè, a chi decide di mettere e utilizzare il sistema di videosorveglianza individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenendo conto dei principi generali stabiliti dalla normativa di settore e, in particolare, i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione, in base ai quali i dati personali devono essere trattati e conservati nei limiti di quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono acquisiti. Ma come, nel concreto? Come si legge nel pronunciamento del Comitato europeo per la protezione dei dati nelle sue linee guida del 3/2019 e  come è indicato anche nelle Faq sulla videosorveglianza del Garante della privacy, se la TVCC è utilizzata, ad esempio, a protezione del patrimonio per rilevare atti vandalici, i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni, arco di tempo che di solito basta per raggiungere l’obiettivo che sta dietro la registrazione. Questo non vuol dire però che non sia possibile superare il limite di 24 o 48 ore. È possibile, infatti, per il titolare, inserire un termine di conservazione che vada oltre rispetto a quello di pochi giorni, ma solo dopo aver proceduto a una specifica e documentata valutazione che fornisca le pezze d’appoggio per giustificare le esigenze a fronte delle quali intenda, ad esempio, conservare le immagini per 7 giorni o più. Così, per le stesse finalità di tutela del patrimonio, è vero che normalmente il tempo di conservazione dovrebbe essere di 24 ore, ma la chiusura nei fine settimana o il contesto in cui il sistema viene installato potrebbero giustificare un periodo di conservazione più lungo.

CAPITOLO LUOGHI DI LAVORO

Qui interviene l’art.4 dello Statuto dei Lavoratori, che stabilisce che  prima di installare sistemi di videosorveglianza che possono riprendere i lavoratori, il datore di lavoro deve sottoscrivere apposito accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, deve fare riferimento all’Ispettorato del Lavoro a cui deve richiedere specifica autorizzazione. Questo vuol dire che – anche in assenza di norme di legge che definiscano il tempo di conservazione, col titolare che può fissare un termine –  non si può prescindere da quanto stabilito nell’accordo sindacale o nel provvedimento dell’Ispettorato del lavoro (che se ad esempio autorizza un tempo di conservazione di 2 giorni ha un valore preponderante rispetto alla decisione del datore di tenere le immagini per più tempo).

RIASSUMENDO

Qui facciamo riferimento al Garante della Privacy, nella sezione FAQ. Citiamo testualmente: “In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato”.

Per ogni tua domanda che riguarda i sistemi TVCC, i nostri tecnici di Datacom sono a disposizione. 

Telecamere a scuola: come si deve comportare un dirigente

Parola d’ordine: chiarezza e informazione. È attorno a questi due concetti che ruota la possibilità per una scuola di poter installare dei sistemi di videosorveglianza. Approfondendo un argomento trattato recentemente, Datacom Tecnologie vuole fornire alcune indicazioni relative alle modalità con cui un istituto d’istruzione può procedere a inserire al proprio interno uno strumento importante per la sicurezza restando comunque in linea con il Regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali (ex art. 5 GDPR) e le Linee Guida n. 3/2019 dei Garanti europei sul “trattamento dei dati personali mediante dispositivi video”, oltre alle normative legati ai luoghi di lavoro, come la scuola di fatto è (ex art. 4, L. n. 300/1970), in accordo con i sindacati e con l’Ispettorato, come avevamo scritto nell’articolo precedente.

Il dirigente scolastico, se decide di installare delle telecamere, è chiamato a svolgere una campagna di informazione e dimostrare che tutte le misure idonee sono state adottate in materia di raccolta delle immagini, registrazione, conservazione, l’eventuale trasmissione e gli utilizzi. C’è un tema importante che è appunto quello della gestione di questi materiali altamente sensibili, in un quadro di normative della privacy altamente restrittivo, tra l’altro in contesti dove la maggior parte delle persone presenti sono minorenni.

Ecco quindi che entra in gioco l’ex articolo 13 del GDPR il quale chiede che il titolare dell’impianto di registrazione fornisca a chi accede in un’area videosorvegliata tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali. Ciò si può fare o con un cartello a norma (e su questo di può aiutare Datacom Videosorveglianza) in cui si dà notizia dell’informativa sulla privacy prima di accedere al perimetro controllato dalle telecamere. Nel cartello, seguendo le considerazioni dell’Autorità Garante nazionale presenti nel Provvedimento dell’8 Aprile 2010, devono essere presenti indicazioni sul titolare del trattamento dei dati, la finalità delle riprese, ma non necessariamente la posizione delle telecamere: l’importante è che sia chiaro il raggio di azioni in modo tale che una persona possa essere libera di non accedere per non essere filmata oppure adeguare il proprio comportamento. Devono invece essere presenti riferimenti sull’articolo 13 del Regolamento: non importa che venga riportato integralmente, può bastare un QR Code o un link al web oppure un’affissione in una bacheca. I cartello deve essere ben visibile, di dimensioni accettabili, collocato in maniera ottimale (“all’altezza degli occhi”): su questo si sono raccomandati sia l’Autorità Garante nazionale quanto i Garanti europei.

Le informative utilizzabili possono essere classificate in due tipi. Quella di primo livello riguarda un cartello semplificato in cui si inseriscono le informazioni di cui abbiamo detto adesso, comprese quindi le identità del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati. Un cartello di secondo livello, invece, specifica per esteso tutte le informazioni richieste dall’ex art. 13 del GDPR, vale a dire titolare e/o RPD, base giuridica, finalità del trattamento, oggetto del

trattamento, modalità di trattamento, periodo di conservazione dei dati e diritti degli interessati. In questo caso si raccomanda di scrivere il cartello in un linguaggio chiaro, fare in modo che questo sia accessibile con una congrua pubblicazione in bacheca e sul sito della scuola.

Infine, una scuola per gestire a regola d’arte l’installazione di telecamere, dovrebbe deliberare tramite il proprio Consiglio d’Istituto un Regolamento sull’utilizzo della Videosorveglianza, all’interno del quale trovino luogo le formule individuate per il trattamento dei dati personali e delle immagini oggetto delle riprese, in linea con il Regolamento UE n. 2016/679, con i Provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali e il WP29 (Working Party 29 dell’European Data Protection Board).

Termocamere nel settore antincendio: un’opportunità da non sottovalutare

Quale futuro per le telecamere termiche con scopo di supporto ai sistemi antincendio? Con la modifiche del DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) attraverso il DM 12 aprile 2019, si assiste a una nuova apertura a questo settore con l’ipotesi di utilizzo di alternative progettuali: rientra in questo caso il cosiddetto impianto IRAI, il cui compito è quello di rivelare l’incendio e a segnalare tempestivamente l’allarme. Le termocamere hanno la possibilità di generare informazioni anche quando fumo e fiamme libere non sono presenti, questo grazie a una costante misurazione della temperatura delle superfici, così da capire quando ci sono anomalie. Un modo può essere quello di associare le telecamere termiche ai rilevatori presenti in commercio come quelli di calore e di fumo, che entrano in azione a incendio già innescato. Presentando le dovute carte progettuali, si potrebbe quindi certificare l’impianto come una soluzione alternativa contemplata dal Codice.

Questo tipo di soluzione trova vantaggi anche sul piano assicurativo. Una maggiore maggiore precocità e precisione di rilevazione fa sì che l’edificio di fatto abbia un grado di pericolosità minore e quindi il rischio si abbassa anche in termini di costi di una polizza. Inoltre, visto che la telecamera termica genera immagini, può assolvere anche a una funzione di sicurezza perimetrale a protezione di un edificio da intrusi, questo rende l’investimento maggiormente appetibile e conveniente.

Nell’epoca Covid le telecamere termiche sono salite alla ribalta per la loro capacità, in luoghi pubblici o soggetti ad assembramento, di misurare la temperatura corporea in modo veloce e senza contatto con la pelle. In realtà la loro prima applicazione viene dall’industria, dall’osservazione dei processi produttivi e in modo particolare dalla verifica delle eventuali anomalie durante un processo lavorativo oppure dei tempi corretti di manutenzione. L’approdo nel settore antincendio arriva dal codice di prevenzione incendi DM 3 agosto 2015, reso obbligatorio dal DM 12 aprile 2019, in cui si definiscono tre soluzioni progettuali che sono quelle conformi (senza quindi necessità di valutazioni tecniche ulteriori), alternative (in cui si deve dimostrare il raggiungimento di un livello standard) e in deroga, dove il parere del Comando Regionale dei vigili del fuoco diventa vincolante.

Per approfondire questo argomento con i tecnici commerciali di Datacom Tecnologie, scrivi a info@datacomtecnologie.it o sul form Contatti del sito.

Guido Pini porta Datacom sul podio sia a Estoril che a Valencia

Con Guido Pini Datacom Tecnologie vola in pista, a forza di podi sui più prestigiosi tracciati europei. Dopo un 2021 di grande crescita, il pilota di Borgo San Lorenzo sta sfoderando prestazioni ogni volta più convincenti.

Pini si è classificato terzo in Gara 1 e quarto in Gara 2 nella prima prova dell’European Talent Cup, sul tracciato dell’Estoril; un progresso enorme, se si pensa che soltanto l’anno prima aveva dovuto affrontare uno spareggio per disputare la gara. Ma il classe 2008 in forza all’AC Racing Team non ha smesso di dare gas: nel secondo round del campionato continentale, Pini si è classificato secondo in Gara 2, dopo la squalifica del vincitore della gara, sulla cui moto erano state riscontrate delle irregolarità, e quarto in Gara 1.

Pini adesso è secondo in classifica generale e vede a 13 punti il capofila Joel Esteban.

Datacom, che da alcune stagioni è sponsor di Guido Pini, è felicissima della crescita di questo ragazzo mugellano, il cui talento e tenacia stanno portando in alto il nostro nome in tutta Europa. Non possiamo che rinnovargli i nostri complimenti e augurargli di raccogliere tutte le soddisfazioni che merita. 

Ajax, aggiornamento degli hub a OS Malevich 2.13

Ajax ha iniziato l’aggiornamento degli hub e dei ripetitori dei propri segnali a OS Malevich 2.13: si tratta di un sistema operativo in tempo reale che gestisce l’operatività delle unità centrali e dei ripetitori dei sistemi di sicurezza Ajax.

Il firmware introdurrà un canale di comunicazione aggiuntivo per ReX 2, amplificatore di portata del segnale radio con foto-verifica: Ethernet. Inoltre con l’aggiornamento verrà aggiunto un nuovo menu Privacy e il ruolo di responsabile della gestione della Privacy nelle Impostazioni dell’hub. L’aggiornamento prevede inoltre il supporto di nuovi dispositivi del sistema di sicurezza. Vi informeremo, non appena saranno disponibili.

Le nuove funzionalità saranno disponibili dopo l’aggiornamento del firmware e delle app Ajax. Tutti gli hub e i ripetitori del segnale riceveranno l’aggiornamento in 5 settimane. Gli aggiornamenti per le app per PC e smartphone saranno disponibili in una settimana.

Informazioni dettagliate sono disponibili cliccando qui. Per ogni necessità puoi contattare i tecnici commerciali di Datacom Tecnologie alla mail info@datacomtecnologie.it o il form specifico cliccando qui.

Daitem, webinar il 30 maggio sulla linea Lynx

La linea Lynx di Daitem sarà al centro di un webinar che Datacom Tecnologie, in collaborazione con la casa produttrice, ha organizzato per lunedì 30 maggio alle ore 14.

La nostra azienda, con questo evento formativo completamente gratuito, vuole offrire a tutti gli installatori propri clienti la possibilità di esplorare e comprendere le potenzialità dei prodotti Daitem, grazie al prezioso supporto dei tecnici specializzati dell’azienda. Nel corso dell’incontro saranno approfonditi i prodotti della linea Lynx, nata per inserirsi all’interno del sistema domotico dell’abitazione, oltre alle funzioni e all’utilizzo dell’App Lynx.

Per iscriversi è possibile cliccare qui e compilare il relativo Google Form. Per maggiori informazioni si può scrivere ai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie tramite la pagina Contatti o la mail info@datacomtecnologie.it.

La locandina è scaricabile cliccando qui.

L’accesso motivato alle riprese di videosorveglianza è consentito: ecco perché

Uno dei temi che è particolarmente sentito in merito all’utilizzo della pubblica videosorveglianza è se le immagini riprese da uno degli impianti gestiti dal Comune e le rispettive polizie locali possano essere richieste dal cittadino qualora ne avesse bisogno. L’esempio più concreto è quello degli incidenti stradali: infatti se per esempio si subisce un tamponamento piuttosto che un danno dovuto a un’infrazione altrui, l’automobilista può logicamente pensare di poter accedere a questo tipo di servizio per meglio interfacciarsi con la compagnia assicurativa, per dimostrare il reale svolgimento dei fatti.

La Pubblica Amministrazione ha il limite per cui le immagini di videosorveglianza non possono essere conservate oltre i sette giorni dall’inizio della registrazione. Per cui arrivare tardi potrebbe voler dire non riuscire più a entrarne in possesso, salvo che le forze dell’ordine non si siano mosse a loro volta per effettuare i loro rilievi. In linea di principio, le riprese, pubbliche o private che siano, possono essere accessibili a chiunque abbia un giustificato motivo per farne uso. Il regolamento UE 679/2019, infatti, garantisce all’articolo 15 il diritto di accesso. È il titolare del trattamento dei dati personali dell’impianto a dover prodigarsi alla conservazione dei video dalla rimozione automatica prevista dalla legge e fornire alla persona interessata un riscontro che non superi i trenta giorni dalla richiesta, eccezion fatta per i casi di differimento del termine.

Non sussistono quindi ragioni di riservatezza particolare qualora le immagini siano focalizzate su luoghi pubblici o comunque scenari allargati quali per esempio possono essere gli spazi condominiali. Su questo la giurisprudenza si è espressa superando un’iniziale perplessità da parte del Garante per la protezione dei dati personali, il quale poneva una serie di restrizioni non solo sui tempi di conservazione delle riprese ma anche sull’accesso alle stesse. La legge 241/1990, all’articolo 24, precisa come il portatore di un interesse legittima debba avere accesso gli atti di una Pubblica Amministrazione. Quindi fa fede la normativa dello Stato e su questo argomento, vista la gerarchia, nessun regolamento comunale può andare a interferire con questo impianto normativo.

Datacom Tecnologie di Firenze, con il proprio team di esperti, può comunque essere di aiuto ai propri clienti per chiarire dubbi o perplessità di questo genere, scrivendo alla mail info@datacomtecnologie.it o tramite il form Contatti.

QTech: la soluzione volumetrica Inim per la sicurezza di ogni ambiente

Scopri con noi il range dei nuovi sensori QTech, marcati Inim: l’azienda di Monteprandone – leader del mondo della sicurezza – sonda un nuovo orizzonte con le tecnologie avanzate della serie di sensori QTech. Tante le caratteristiche per gli operatori del settore: analisi digitale accurata, programmazione agevole e immediata, performance elevate. Con QTech Inim propone una linea di sensori volumetrici in grado di rispondere alle diverse esigenze di sicurezza degli impianti antifurto all’interno di abitazioni, strutture commerciali o istituzionali.

Ma andiamo nel merito dell’offerta, che mette a disposizione i sensori cablati ma pure quelli che sfruttano le onde radio. I sensori di movimento da interno della linea QTech per sistemi di allarme si connotano per l’estrema precisione di rilevamento dell’intrusione e immunità ai falsi allarmi, attraverso l’uso combinato di tecnologia infrarosso e microonde.

L’analisi digitale particolarmente accurata e la programmazione agevole e immediata rendono i dispositivi di tipo QTech totalmente e perfettamente in grado di rispondere alle svariate esigenze di sicurezza degli impianti antifurto all’interno di case, spazi commerciali o istituzionali. Questi sensori possono essere collegati con l’impianto antifurto tramite connessione via cavo o via radio (questa la principale distinzione all’interno della gamma QTech), dando inoltre informazioni alla centrale antintrusione sullo stato del loro funzionamento.

Oltre ai sensori volumetrici, la linea QTech comprende anche sensori a tenda particolarmente validi per la protezione di varchi o punti di accesso, come finestre e porte. C’è anche una versione – detta Pet Immune – dove i rilevatori non vengono influenzati dal movimento di animali domestici fino a 25 kg di peso e 50 cm di altezza. Tutti i dispositivi della linea di cui stiamo parlando sono certificati al grado 2 o al grado 3.

Se vuoi avere info e spiegazioni ulteriori sui sensori QTech di Inim, Datacom è tua completa disposizione: devi semplicemente contattare per qualsiasi dubbio, integrazione o domanda i nostri tecnici commerciali di Firenze alla mail info@datacomtecnologie.it oppure tramite il form Contatti, cliccando qui.

Previdia Ultravox: l’integrazione completa della sicurezza di un edificio

Nuovo modello firmato Inim all’interno della gamma Previdia, col quale l’azienda aggiunge un nuovo dispositivo in un percorso che va avanti da anni per la gestione della sicurezza degli edifici a 360 gradi: si chiama, infatti, Previdia Ultravox, l’ultimo arrivato nella famiglia Inim.

Ultravox aggiunge, alle già sicure e consolidate tecnologie come rivelazione ed allarme incendio, rivelazione gas, gestione illuminazione di emergenza, gestione dei sistemi di spegnimento a gas, video verifica e video rivelazione tramite telecamere IP, visualizzazione degli eventi su mappe grafiche, anche la gestione di EVAC (sistemi di evacuazione vocale) e di Public Addressing (comunemente conosciuti come filodiffusione).

Tra le caratteristiche che Ultravox conserva – insieme ai modelli precedenti – c’è l’opportunità di essere connesso all’ Inim Cloud Fire, un servizio gratuito grazie al quale è possibile avere il controllo da remoto. Senza dimenticare che l’App Inim Fire consente di sfruttare tutte le potenzialità dei sistemi cloud (che siano Android o Apple) consentendo nella teoria e nella pratica di avere una supervisione immediata e una manutenzione guidata; e poi una diagnostica in tempo reale del sistema ed una gestione del registro di impianto e manutenzioni professionale. Sommando tutte queste skills, si ottiene un sistema che funziona, autorevole, innovativo e semplice da utilizzare e controllare anche senza essere sul posto.

Tutti i componenti e gli accessori della gamma Previdia rispondono alle indicazioni delle norme del settore e di conseguenza godono delle certificazioni dai più autorevoli enti del settore, potendo godere dell’esposizione di diversi marchi di qualità quali LPCB, IMQ, UL-EU, BOSEC e altri ancora.

Ma perché la nascita o lo sviluppo di Previdia Ultravox? Perché Inim è fermamente convinta che un sistema per la gestione della sicurezza possa veramente essere efficace ed efficiente solo può offrire la possibilità di integrare tutte le tecnologie che orbitano intorno ad un edificio, oltre alla (non secondaria) esigenza di mettere a disposizione mezzi adeguati per la gestione, l’esercizio e la manutenzione, così da conferire al sistema la dovuta credibilità.

Se vuoi avere info e spiegazioni ulteriori, Datacom è tua disposizione: contatta per ogni domanda i nostri tecnici commerciali di Firenze alla mail info@datacomtecnologie.it oppure tramite il form Contatti, cliccando qui

Hikvision per una maggiore sicurezza ha scelto la Banda K

Hikvision ha scelto di adottare la microonda in Banda K in tutti i sensori a doppia tecnologia, che siano essi filari o wireless, da interno o da esterno, e a tenda per porte e finestre. Con un’intera gamma in Banda K l’installatore può soddisfare diverse soluzioni installative, contando su un’elevata reattività e immediatezza nella rilevazione delle intrusioni, con il vantaggio di un’installazione facile e veloce che non prevede né la regolazione della portata né interventi per la compensazione della temperatura.

La rilevazione ottimale e la drastica riduzione dei falsi allarmi della Banda K portano nel mercato della sicurezza un nuovo standard ad alto contenuto prestazionale.

La differenza tra tipologie di banda

Tra le frequenze utilizzate nei rilevatori di movimento troviamo la Banda “S” a 2,4 GHz, la Banda “X” a 10 GHz e la Banda “K” a 24 GHz. Il diverso comportamento delle 3 frequenze deriva dalla loro lunghezza d’onda e dalla forma del lobo di copertura. Mentre le microonde in Banda S e in Banda X generano una copertura sensibilmente più lunga a forma di sigaro, la copertura della microonda in Banda K possiede una forma tondeggiante che meglio si adatta alla copertura del PIR e alle necessità di rilevazione.

Quando si interviene sulla regolazione della sensibilità della microonda per evitare falsi allarmi generati da movimenti esterni alla zona da proteggere (es. al di là del muro o di una finestra), le microonde in Banda S e in Banda X si riducono notevolmente sui lati lasciando delle zone scoperte e quindi delle mancate rilevazioni. La copertura della microonda in Banda K avendo una lunghezza d’onda inferiore, una bassa permeabilità nell’attraversamento dei corpi solidi e una coincidenza quasi perfetta con la copertura del PIR, necessita di regolazioni minime che comunque non influiscono sulla sua forma. La frequenza più alta della banda K rende la capacità di rilevazione più veloce e più precisa.

Per capire meglio

Abbiamo inserito qui sotto un webinar esplicativo di Hikvision per presentare i prodotti a Banda K. Cliccando qui è invece possibile scaricare la brochure con tutti i dettagli. Datacom Tecnologie di Firenze resta a disposizione per informazioni sui prodotti ed eventuali consulenze, tramite la mail info@datacomtecnologie.it o il Form Contatti.