L’accesso motivato alle riprese di videosorveglianza è consentito: ecco perché

Uno dei temi che è particolarmente sentito in merito all’utilizzo della pubblica videosorveglianza è se le immagini riprese da uno degli impianti gestiti dal Comune e le rispettive polizie locali possano essere richieste dal cittadino qualora ne avesse bisogno. L’esempio più concreto è quello degli incidenti stradali: infatti se per esempio si subisce un tamponamento piuttosto che un danno dovuto a un’infrazione altrui, l’automobilista può logicamente pensare di poter accedere a questo tipo di servizio per meglio interfacciarsi con la compagnia assicurativa, per dimostrare il reale svolgimento dei fatti.

La Pubblica Amministrazione ha il limite per cui le immagini di videosorveglianza non possono essere conservate oltre i sette giorni dall’inizio della registrazione. Per cui arrivare tardi potrebbe voler dire non riuscire più a entrarne in possesso, salvo che le forze dell’ordine non si siano mosse a loro volta per effettuare i loro rilievi. In linea di principio, le riprese, pubbliche o private che siano, possono essere accessibili a chiunque abbia un giustificato motivo per farne uso. Il regolamento UE 679/2019, infatti, garantisce all’articolo 15 il diritto di accesso. È il titolare del trattamento dei dati personali dell’impianto a dover prodigarsi alla conservazione dei video dalla rimozione automatica prevista dalla legge e fornire alla persona interessata un riscontro che non superi i trenta giorni dalla richiesta, eccezion fatta per i casi di differimento del termine.

Non sussistono quindi ragioni di riservatezza particolare qualora le immagini siano focalizzate su luoghi pubblici o comunque scenari allargati quali per esempio possono essere gli spazi condominiali. Su questo la giurisprudenza si è espressa superando un’iniziale perplessità da parte del Garante per la protezione dei dati personali, il quale poneva una serie di restrizioni non solo sui tempi di conservazione delle riprese ma anche sull’accesso alle stesse. La legge 241/1990, all’articolo 24, precisa come il portatore di un interesse legittima debba avere accesso gli atti di una Pubblica Amministrazione. Quindi fa fede la normativa dello Stato e su questo argomento, vista la gerarchia, nessun regolamento comunale può andare a interferire con questo impianto normativo.

Datacom Tecnologie di Firenze, con il proprio team di esperti, può comunque essere di aiuto ai propri clienti per chiarire dubbi o perplessità di questo genere, scrivendo alla mail info@datacomtecnologie.it o tramite il form Contatti.

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