Centrale Prime di Inim, rilasciato l’aggiornamento firmware 3.10

Inim ha rilasciato l’aggiornamento firmware 3.10 per la centrale Prime. Si tratta di una notizia importante per gli installatori di sicurezza, in quanto vede l’introduzione di nuove interessanti funzionalità di sistema insieme alla predisposizione per la gestione di nuovi prodotti che saranno rilasciati prossimamente (entro maggio 2022).

Nuove funzionalità della versione firmware 3.10 di Prime

Certificazione EN50131 grado 3

Ricordiamo che le centrali Prime, in tutti i modelli, e con tutte le periferiche di sistema, sono certificate al grado 3 delle norme EN50131 e al grado ATS6 della EN50136: il massimo grado come sistema di comunicazione allarmi.

Zona anemometro

La zona anemometro consente di misurare la velocità del vento e generare un allarme di zona al superamento di una soglia programmabile dall’installatore.

Orologio astronomico

Permette di avere un timer che si attiva/disattiva con l’alba e con il tramonto della località in cui è installata la centrale con una gestione di anticipo/ritardo delle attivazioni/disattivazioni.

Riduzione tempi di lettura/scrittura da rete mobile

Questo aggiornamento FW porta una riduzione del 30% dei tempi di lettura/scrittura della centrale mediante Nexus/3G/4G

APN automatico

Il sistema acquisisce in automatico gli APN dei principali operatori italiani

Programmazione centrale mediante access-point di PrimeWi-Fi

La centrale, attraverso la Prime/WiFi è ora in grado di fornire un access point attraverso il quale è possibile programmare la centrale stessa.

Gestione nuovi prodotti

Stazioni di alimentazione ISOPOWER

La centrale è ora in grado di gestire i nuovi prodotti della serie ISOPOWER. Il prodotto è particolarmente utile quando le dimensioni dell’impianto si fanno importanti o quando si voglia una gestione dall’alto profilo professionale delle alimentazioni di sistema.

Gestione sonda di temperatura Air2-SenseTH100/W: Prime è ora in grado di gestire una sonda di temperatura via radio associabile al controllo di temperatura di un cronotermostato di centrale.
L’estetica del prodotto è particolarmente curata per potersi inserire piacevolmente in contesti residenziali e commerciali.

Nuove funzionalità PrimeLAN: Sottolineiamo anche un importante aggiornamento della scheda PrimeLAN che ora rende disponibile un ampio parco di funzionalità per l’integrazione con sistemi di terze parti grazie allo scambio di “stringhe” HTTP/HTTPS. Tale funzionalità era già presente da tempo ma è stata ulteriormente potenziata ed è utile per realizzare integrazioni con BMS di terze parti ma è anche particolarmente utile per permettere al sistema Prime di gestire eventi provenienti da altri dispositivi IP con particolare riferimento alle telecamere di videoanalisi che così potranno impartire comandi, attivare azioni, generare allarmi sul sistema Prime.

Contatta per ogni domanda i tecnici commerciali di Datacom Tecnologie di Firenze alla mail info@datacomtecnologie.it oppure tramite il form Contatti, cliccando qui.

Quando si può definire un impianto di sicurezza “a regola d’arte”?

Uno dei temi che interessano gli installatori di sicurezza è quello della cosiddetta “regola d’arte”, ovvero quando un lavoro è fatto alla perfezione e non comporta quindi rischi per chi ci lavora e per chi usufruisce dell’opera. Tale locuzione però trova varie interpretazioni a livello normativo italiano, per questo motivo in questo articolo cerchiamo di capire quali sono le normative che indirizzano gli installatori verso questa direzione, anche per non incombere in rischi a livello giuridico qualora qualcosa – si spera sempre di no – andasse storto.

Partiamo da un presupposto: a livello normativo il settore sicurezza è caratterizzato da moltissime norme e disposizioni normative le quali rischiano talvolta di essere persino antitetiche se non in contrapposizione, relativamente alla responsabilità civile e penale. Un dato di fatto è come gli installatori di sicurezza di fatto vengano associati al settore degli impiantisti elettrici dove alcune parti sono spesso affini se non in comune. In tal senso, il perimetro normativo viene determinato dalle norme CEI/UNI, dal DM 37/08 e dalla Legge numero 186/68. Quando un installatore non rispetta i vincoli di contratto con il committente, la giustizia civile lo può interessare sia per il danno contrattuale che per quello extracontrattuale qualora la cosiddetta “regola d’arte” non venisse rispettata quindi senza prestare quella “diligenza tecnica” legata alle capacità del professionista e alle proprie cognizioni “tecnico-normative”. In caso di rispetto della discrezionalità tecnica oppure di un’imposizione di un’esigenza ritenuta dall’installatore non congrua al lavoro da svolgere, il professionista non deve rispondere del danno davanti a un giudice.

Per entrare nel quadro normativo e capire dove si posiziona la “regola d’arte”, bisogna prendere come riferimenti l’articolo 2224 del Codice Civile, nel quale “il prestatore d’opera è tenuto a procedere all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte”, oppure la Legge 186/1968 sulle “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”. Si legge, nel suo testo: “Articolo 1 – tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte; Articolo 2 – i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte”.

Ancora si può andare a leggere la Legge n° 46/1990 sulle “Norme per la sicurezza degli impianti”, sostituita dal DM n° 37/2008 “Regolamento sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. L’articolo 6 del decreto recita: “Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte”.

Un quesito che ci si pone è: come si lavora a “regola d’arte” quando le norme tecniche (CEI/UNI, eccetera) non trovano applicazione? La domanda viene quando si va a leggere il Decreto Legislativo 81/2008 (il Testo Unico sulla “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), il quale all’articolo 81 recita: “comma 1 – tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte; comma 2 – ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche”.

Una soluzione la può fornire la locuzione “Bonus pater familias” che troviamo talvolta nei contratti o comunque nei documenti aventi valore legale. La cosiddetta attenzione del buon padre di famiglia (vedi articolo 1176 del Codice Civile) prevede infatti una condotta che sia prudente, diligente e con un particolare grado di perizia, affinché non possa sussistere una colpa. Il problema è che diventa difficile, a oggi, avere strumenti per certificare che un lavoro sia fatto “a regola d’arte”. Una ciambella di salvataggio è offerta dalla conoscenza delle regole tecniche e giuridiche da seguire: se non altro avere un approccio alle normative di alta specializzazione permette di affrontare con maggiore serenità tutti i problemi facendo in modo che il livello di sicurezza venga garantito al massimo possibile. Ovviamente c’è sempre un però dettato dal tempo: quello che oggi è a norma non è detto domani lo sia. Agli installatori ovviamente non viene chiesto però di prevedere le scelte future dei legislatori o degli enti normativi come CEI e UNI, ma di rispettare quelle attuali.

Videosorverglianza nelle scuole: come fare?

Qual è la procedura per installare un sistema di videosorveglianza (TVCC) nelle scuole? L’argomento è complesso e qui proveremo – dopo aver tracciato le principali norme di riferimento da osservare in fase di progettazione di un sistema di videosorveglianza – a spiegare cosa deve concretamente fare un dirigente scolastico che, nella qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti che si impongono nella prassi corrente per l’installazione e l’utilizzazione dell’impianto in questione. Come è stato in precedenza osservato, i sistemi audiovisivi, per la loro peculiare pervasività, possono impattare sulla privacy di ciascuno, sicché il Titolare del Trattamento deve dimostrare di avere adottato tutte le misure tecniche ed organizzative più adeguate, sotto il profi lo della protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (principio di accountability) ed a tutela della dignità e della riservatezza dei propri dipendenti. L’art. 5, par. 2 del Regolamento indirizza l’attività del dirigente, al quale spetta comprovare la conformità delle attività di trattamento con il Regolamento stesso e l’efficacia delle misure idonee adottate, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il diritto del lavoro

Il dirigente deve tenere conto che – essendo l’istituto che dirige un luogo di lavoro a tutti gli effetti – la realizzazione dell’impianto deve essere compatibile con le norme contenute nella L. n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, che rappresenta la disciplina più importante a tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Nel dettaglio l’art. 4, così come modificato dal Jobs Act, evidenzia che gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo per “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. Nessun impedimento dunque per il dirigente scolastico che voglia mettere in sicurezza l’Istituto ed i beni della Scuola dal rischio di furti o di eventuali episodi vandalici, a condizione che vengano tuttavia osservate alcune specifiche ed imprescindibili finalità connesse alle esigenze organizzative e produttive, alla sicurezza del lavoro ed infine alla tutela del patrimonio scolastico. Sono soltanto queste la ragioni che consentono di installare un impianto del genere, come sottolineato dalla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, n. 5 del 19 Febbraio 2018.

La procedura

Prima di procedere alla fattiva realizzazione del progetto di videosorveglianza, il dirigente scolastico dovrà essere debitamente autorizzato dagli organi competenti, attivando le procedure concertative. In primo luogo, occorrerà ottenere il buon esito dell’accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali in essere all’istituto, precisando nel relativo verbale che trattasi di un impianto esclusivamente predisposto per ragioni di sicurezza all’interno ed all’esterno da eventuali atti illeciti ed a tutela del patrimonio scolastico da eventuali episodi di furti e vandalismo, restando esclusa ogni altra finalità di controllo diretto e a distanza dell’attività dei lavoratori, nello svolgimento della loro prestazione, in ossequio al dettato normativo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Inoltre dovrà essere specificato che le riprese sono esclusivamente circoscritte alle sole aree indicate nella planimetria allegata dalla ditta installatrice, garantendo la privacy e la riservatezza di studente e personale scolastico, con esclusione dalle riprese dei luoghi di lavoro del personale e dei servizi igienici e con attivazione degli impianti soltanto negli orari di chiusura dell’Istituto. Inoltre è necessario ribadire che le attività di trattamento relative alla registrazione, alla conservazione ed all’utilizzo dei dati avverranno nel rispetto di quanto stabilito dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e in ossequio alle linee guida sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (vedi European Data Protection Board n. 3/2019).

Il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro

Nell’ipotesi in cui non si dovesse raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori prescrive che, in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di videosorveglianza possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, rilasciata a seguito di istruttoria (di competenza del dirigente scolastico, che dovrà indicare le specifiche finalità per le quali si richiede la singola autorizzazione da parte dell’Ufficio ispettivo). Una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, il dirigente dovrà rendere note tutte le aree sottoposte a videosorveglianza, con adeguata segnalazione e predisposizione di informative specifiche, comprensibili ma dettagliate, nel rispetto di quanto stabilito dal menzionato art. 4 e dalle vigenti disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.  

Hik-ProConnect al centro dell’Hikvision Spring Campus del 5 maggio in Datacom

Nuovo appuntamento a Firenze con Hikvision Spring Campus. Organizzato in collaborazione con Datacom Tecnologie, si parlerà di Hik-ProConnect nel pomeriggio di giovedì 5 maggio 2022 con l’incontro al via alle ore 14.30 nella sala corsi dell’azienda, in via Arrigo da Settimello 5/7.

Hikvision Spring Campus è un imperdibile momento di formazione e crescita professionale per scoprire le tante novità di Hikvision sia a livello tecnologico che di prodotto. Il corso, dedicato agli Installatori e completo di dimostrazioni pratiche, ha lo scopo di presentare e formarvi sulla soluzione di sicurezza, convergenza e management basata su cloud, Hik-ProConnect.

Gli argomenti trattati saranno: caratteristiche della piattaforma, convergenza e Business Management, come gestire le programmazioni e manutenzioni dei dispositivi, prestazioni di sicurezza, licenze d’uso e scenari applicativi, esercitazioni pratiche con licenza gratuita e a pagamento.

Per partecipare all’evento sarà necessario presentare il Green Pass ed essere muniti di mascherina. I partecipanti dovranno portare un telefono cellulare carico per effettuare il test di fine corso. L’evento si terrà nel totale rispetto delle norme anticovid.

Per iscriversi è possibile farlo tramite la piattaforma Eventbrite, cliccando qui.

Formazione: al via la prima edizione della Inim Academy Fire

La normativa di riferimento nel settore delle installazioni e manutenzioni dei sistemi automatici rivelazione ed allarme incendio sta evolvendo molto rapidamente, nel solco di un’ulteriore attenzione alla qualifica, preparazione e competenza del personale operante su tali sistemi. Di conseguenza questa nuova spinta verso una formalizzazione dei requisiti tecnici minimi degli installatori e manutentori antincendio offre indubbiamente un’occasione molto importante per accrescere e valorizzare le competenze di tutti coloro che operano in questo settore.

In questo contesto Inim è orgogliosa di annunciare la prima edizione della Inim Academy Fire, iniziativa rivolta agli installatori e manutentori di sistemi antincendio che utilizzano apparecchiature della casa di Monteprandone. L’intento è quello di formare dei professionisti preparati e competenti che ambiscano a proporsi sul mercato in maniera autorevole e vincente.

La prima edizione si terrà in parte da remoto (due sessioni webinar nei giorni 29 aprile e 10 maggio) e in parte in presenza presso la sede Inim (dal 4 al 6 maggio): il programma è scaricabile cliccando qui. Qui sotto in allegato è possibile consultare il documento “Presentazione Inim Academy Fire.pdf” che definisce obiettivi, struttura e finalità del corso ed un programma dettagliato di quest’ultimo. Per quanto concerne le iscrizioni, invece, si deve far riferimento all’allegato “Istruzioni accesso Forms per registrazione Inim Academy Fire.pdf”.

Possono iscriversi solo gli installatori che siano in possesso di un account Inim Installatore, tenendo conto che l’Inim Academy Fire è rivolta ai tecnici che abbiano già una buona conoscenza e familiarità con i sistemi incendio Inim, con particolare riferimento al sistema PREVIDIA. La prima edizione è riservata a 60 persone, per cui i distributori Inim sono invitati quanto prima a darne comunicazione. I costi relativi al corso, compresi i costi di vitto e alloggio, saranno a carico di Inim. Restano a carico dei partecipanti i costi di trasporto da e verso la sede di Inim. Dopo la partecipazione al corso e ai webinar (livello di attenzione minimo = 80%) gli installatori potranno accedere all’esame di un’ora che sarà possibile svolgere dal 12 al 18 maggio.

Ulteriori info possono essere richieste ai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie alla mail info@datacomtecnologie.it e tramite il form Contatti del sito.

Uno standard per la professione di installatore di sicurezza: via all’inchiesta pubblica finale per il progetto di Norma UNI 1610032

UNI – Ente Italiano di Normazione, ha aperto una inchiesta pubblica finale per il progetto di Norma UNI 1610032: esperti di impianti di allarme intrusione e rapina, videosorveglianza, controllo accessi. Questo tipo di operazione serve a UNI per raccogliere i commenti degli operatori e a ottenere il consenso più allargato possibile prima che il progetto diventi una norma, soprattutto da parte di chi non ha potuto partecipare alla prima fase di elaborazione normativa: in questo modo al valore della trasparenza si unisce quello della democraticità.

L’inchiesta pubblica finale è stata aperta dal 29 marzo al 28 maggio 2022, con l’intento di definire i requisiti relativi all’attività professionale di progettisti, installatori e manutentori di impianti di allarme intrusione e rapina, videosorveglianza, controllo accessi attraverso l’individuazione di compiti, attività e requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità.

Lo strumento messo a disposizione per l’inchiesta pubblica finale è la banca dati dei progetti di norma UNI in fase di inchiesta pubblica. Per ogni progetto fornisce: codice progetto, titolo, sommario, codice ICS, organo tecnico UNI competente, testi completi in pdf dei progetti di norma nazionali (sono esclusi i recepimenti di norme EN e le adozioni di norme ISO), date di inizio e fine inchiesta. Per ogni progetto è possibile inviare i commenti online.

Nel caso della proposta di UNI 1610032, scaricabile anche dal nostro sito cliccando qui oppure guardando il player qui sotto, vengono definiti i requisiti per la qualifica dell’installatore e della sua formazione professionale, gli aspetti etici e deontologici della professione, oltre a tutti i riferimenti normativi a cui chi opera nel settore deve sottostare.

Per inviare un commento online a UNI, è possibile cliccare qui e accedere all’apposita area.