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Detrazione del 50% per sistemi di videosorveglianza: sicurezza e benefici fiscali

La sicurezza della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro è una priorità per molti, e l’installazione di sistemi di videosorveglianza è diventata una scelta sempre più diffusa. Oltre al beneficio in termini di sicurezza, c’è un ulteriore vantaggio per coloro che decidono di investire in tali misure: la possibilità di ottenere una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute.

Il quadro normativo: Articolo 16 bis del TUIR

L’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 16 bis, comma 1, lettera f del Tuir, che stabilisce la detrazione delle spese sostenute per l’impianto di videosorveglianza. Questo incentivo si estende anche ad altre misure di sicurezza, come cancellate, recinzioni, porte blindate, serrature, rilevatori di apertura e molto altro. La detrazione è parte del Bonus Sicurezza 2024, con un importo massimo detraibile di 96.000 euro per ogni unità immobiliare e scadenza fissata al 31 dicembre 2024.

L’elenco dei lavori detraibili al 50%

Il Bonus Sicurezza 2024 consente di detrarre il 50% delle spese per una serie di interventi, tra cui:

  1. Rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie.
  2. Apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione.
  3. Porte blindate o rinforzate.
  4. Apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini.
  5. Installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti.
  6. Apposizione di saracinesche.
  7. Tapparelle metalliche con bloccaggi.
  8. Vetri antisfondamento.
  9. Casseforti a muro.
  10. Videocamere collegate con centri di vigilanza privati.
  11. Apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Chi può beneficiare del Bonus Videosorveglianza?

Il Bonus Videosorveglianza è accessibile a tutti i contribuenti soggetti a IRPEF o IRES che sostengono le spese. Questo include non solo i proprietari, ma anche titolari di diritti di godimento, locatari, comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali e soggetti che fanno parte di Ss, Snc, Sas ed equiparati o imprese familiari.

Come richiedere il Bonus Videosorveglianza?

È essenziale che il pagamento sia effettuato tramite strumenti tracciabili come bonifico parlante, postale o bancario. Nella richiesta di detrazione, è necessario fornire la causale del versamento, il riferimento normativo (art. 16-bis Dpr 917/1986), i dettagli delle fatture di spesa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del beneficiario del pagamento. La detrazione si richiede attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello redditi), e la restituzione del 50% della spesa totale avviene in 10 anni attraverso il meccanismo della detrazione fiscale.

In conclusione, investire nella sicurezza della propria abitazione o attività può ora offrire un duplice beneficio: una maggiore tranquillità e un risparmio fiscale significativo grazie al Bonus Videosorveglianza del 50%. Per info e consigli chiedi ai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie alla mail info@datacomtecnologie.it.

Rilevazione gas, importanti normative in vigore dal 2024 per gli appartamenti destinati al turismo

Dal 1 gennaio 2024, è entrata in vigore una nuova normativa in Italia, volta a garantire la sicurezza negli appartamenti destinati all’affitto turistico. Il Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191, introduce importanti disposizioni per assicurare la protezione degli ospiti in unità immobiliari ad uso abitativo gestite per fini turistici.

Secondo l’articolo 13-ter, paragrafo 7, della nuova normativa, le unità immobiliari ad uso abitativo soggette a locazione turistica devono rispettare rigorosi requisiti di sicurezza degli impianti. Ciò include, ma non è limitato a, dispositivi di rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti. Ogni unità immobiliare deve anche essere dotata di estintori portatili, posizionati strategicamente in modo accessibile e visibile.

La normativa specifica che gli estintori devono essere installati in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. La tipologia di estintori da utilizzare è stabilita nel punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno del 3 settembre 2021.

Un aspetto rilevante è che questa normativa si applica alle unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8. Ciò implica che i gestori di appartamenti destinati all’affitto turistico devono assicurarsi che le proprietà rispettino scrupolosamente i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

L’inosservanza di tali disposizioni può comportare sanzioni significative per i gestori di unità immobiliari ad uso turistico. È fondamentale che i proprietari e i gestori siano consapevoli degli obblighi imposti dalla legge e adottino le misure necessarie per garantire la sicurezza degli ospiti.

Questa nuova normativa rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza negli appartamenti ad affitto turistico in Italia. Gli ospiti possono ora sentirsi più sicuri e i gestori sono chiamati a conformarsi scrupolosamente ai requisiti di sicurezza stabiliti per garantire un’esperienza positiva e protetta per tutti coloro che scelgono di soggiornare in unità immobiliari turistiche nel paese. Per una dotazione adeguata per soddisfare i requisiti di sicurezza e di legge è possibile chiedere una consulenza ai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie di Firenze alla mail info@datacomtecnologie.it.

Clicca qui per scaricare la Gazzetta Ufficiale. Qui sotto ecco invece le soluzioni proposte da Tecnocontrol.

Antincendio: il Tecnico Manutentore Qualificato, una figura che rivoluziona l’attuale mercato

È di fatto entrata nella sua fase di attuazione completa il rinnovamento normativo che riguarda il settore della manutenzione dei presidi antincendi. A dare il là a questi cambiamenti è stata la pubblicazione del DM 15.09.2022 (Pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24.09.2022), esattamente dopo un anno dall’emanazione del cosiddetto Decreto Controlli (DM 1.9.2021). Del Decreto oggi è in vigore ogni sua parte eccetto l’articolo quattro, che sarà attivo dal 25 settembre 2023 e riguarda le procedure di qualificazione dei tecnici manutentori. Questo accade perché così il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potrà avere il tempo necessario per organizzate in tutta Italia le sessioni di esame.

Dunque siamo di fronte a una fase transitoria, nella quale è necessario porre attenzione soprattutto sul ruolo di tutte le figure che operano nel settore antincendio: il datore di lavoro, gli RSPP, i professionisti antincendio e le aziende di manutenzione dei presidi di sicurezza antincendio. Su di loro infatti ha una grossa ricaduta l’istituzione della nuova figura del “Tecnico Manutentore Qualificato” dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: in particolar modo il settore degli appalti delle manutenzioni antincendio ancora oggi presenta figure al suo interno le quali, pur non avendo attrezzature adeguate e manutentori qualificati, partecipano senza problemi alle gare d’appalto, giocando molto sul prezzo. La normativa infatti dovrebbe in qualche modo andare a toccare questo fenomeno di sub appalto che fa infuriare chi ogni giorno lavora in maniera onesta e professionale.

Con le nuove disposizione il professionista antincendio deve quindi approfondire la conoscenza della materia “manutenzione a regola d’arte”, frequentando dei corsi formativi ad hoc predisposti dalle Associazioni di categoria. Bisogna ricordare come, in caso di incidente, ci sono responsabilità penali e civili alle quali il professionista/asseveratore, già oggi, non può più sottrarsi.

La figura del “Tecnico Manutentore Qualificato” per i presidi antincendio gioca quindi un ruolo cruciale già in questa fase transitoria, in quanto sarà l’unica che potrà, da oggi, operare sul mercato.

UNI9795 del 2021: tutte le novità da sapere della normativa dei sistemi antincendio

Nei mesi scorsi Datacom Tecnologie aveva dedicato un articolo alla normativa UNI9795:2021 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Progettazione, installazione ed esercizio”, arrivata alla sua sesta edizione. Stavolta l’intento è quello di approfondire nel dettaglio alcuni degli elementi cardine di questa norma per le varie tipologie di sistemi.

SISTEMI DI RIVELAZIONE FUMO AD ASPIRAZIONE: tra le novità troviamo l’inserimento del TR 11694 all’interno della UNI 9795 e la possibilità di oltrepassare i 32 punti di rivelazione per macchina nel caso di campionamento ad oggetto, nei quadri elettrici, per i locali aventi dimensioni inferiori ai 20 metri quadrati e nelle applicazioni ove si utilizza la rivelazione a multi-livello.

SISTEMI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E OTTICA: in questo caso vi è l’inserimento del

TR 11607 e alcune indicazioni nel caso della presenza contemporanea di un sistema di diffusione vocale. Inoltre anche in presenza di più di una tecnica di rivelazione (funzioni A e D della EN 54-1 è necessario l’obbligo di linea chiusa.

RIVELATORI PUNTIFORMI DI CALORE: è stata inserita una tabella che li colloca in una determinata classe a seconda delle temperature di esercizio e di risposta statica. L’altezza di installazione deve variare a seconda della classe in cui il rilevatore si colloca.

RIVELATORI PUNTIFORMI DI FUMO: la UNI9795:2021 impedisce l’utilizzo oltre i 12 metri di altezza. Indicazioni vengono fornite anche per le applicazioni in controsoffitti a griglie aperte e di elementi sospesi come velette.

RIVELATORI LINEARI DI FUMO: il paragrafo relativo nella UNI9795:2021 indica le varie possibilità di posizionamento tramite un’apposita tabella accompagnata da alcuni disegni che raffigurano esempi applicativi.

RIVELATORI LINEARI DI CALORE RIPRISTINABILI E NON: la UNI9795:2021 inserisce le indicazioni dimensionali sia come altezza di montaggio che come raggio massimo di copertura. I parametri variano in funzione del tipo di rivelatore: qualora fossero ripristinabili conta la classe di appartenenza e la possibile integrazione.

Altre indicazioni riguardano invece i sistemi radio, nuove normative sulle tipologie di connessione e indicazioni sulle verifiche dei sistemi e le nuove appendici C (tipologie di prova dei sistemi ad aspirazione), D (elenco delle norme armonizzate) ed E (scelta del rivelatore in funzione dell’altezza del locale). Tutti dettagli su cui i tecnici commerciali di Datacom Tecnologie di Firenze possono dare un aiuto ai propri clienti tramite l’indirizzo mail info@datacomtecnologie.it.

Oltre il 90% delle telecamere “fuorilegge” secondo Federprivacy: come metterle in regola?

Tantissimi impianti di videosorveglianza in Italia sarebbero ancora fuori regola e a rischio sanzioni. Lo spiega una recente ricerca che Federprivacy, in collaborazione con Ethos Academy, ha messo in atto dimostrando come oltre il 90% dei sistemi debba gioco forza adeguarsi. Tra le violazioni troviamo quella dell’articolo 13 Regolamento (Ue) 2016/679 in tema di informativa sulla privacy e la questione della segnaletica. Lo studio rivela come nel 38% dei casi gli impianti di TVCC siano sprovvisti di cartelli e nel 54% dei casi in cui questi sono compilati ci sono errori per quanto riguarda i riferimenti normativi, spesso obsoleti.

Altro motivo sanzionatorio è legato al mancato rispetto delle norme in tema di controllo a distanza negli ambienti di lavoro (art.4 L. N.300/1970), come per esempio quando una telecamera inquadra oltre il raggio di azione consentito. Spesso i titolari del trattamento dei dati non sono consci delle sanzioni previste dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati, ma è anche vero come gli installatori non siano sempre aggiornati sulle normative da applicare oppure sottovalutano i rischi.

In merito alla questione dell’angolo di visuale, il Garante per la Privacy con il Provv. N. 20 del 27 Gennaio 2022 si è espresso con un’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di un circolo culturale il quale aveva puntato alcune telecamere verso la stazione dei carabinieri situata nelle vicinanze. In tale caso, per fare un esempio, non erano presenti nemmeno i cartelli informativi obbligatori. In tale caso, le violezioni hanno interessato l’articolo 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’articolo 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento (angolo di visuale non circoscritto all’area del Circolo) e l’articolo 13 del Regolamento (assenza dell’informativa). Fondamentale è il fatto per cui chi passa davanti a una telecamera di videosorveglianza sappia che può essere ripreso e il modo lecito per farlo è applicare deicartelli che seguano le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, tenuto conto delle Linee Guida n.3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. La telecamera non deve inquadrare oltre la proprietà di propria pertinenza, quindi si deve procedere oscurando l’angolo di inquadratura (riferimento Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 27).

Se si inquadra al di fuori del consentito, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di un’ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689).

Passando invece alla parte relativa alla violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, si ricorda come sia necessario attivare un accordo sindacale oppure avere il nulla osta dell’Ispettorato del Lavoro per applicare telecamere in azienda allo scopo di controllare le attività da remoto. «La mancanza di questi permessi, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro», spiega la Corte di Cassazione, con la sentenza 4331/2014, quindi il solo consenso informato dei dipendenti non è sufficiente, anche quando tutti sono d’accordo. Questo concetto trova conferma nell’orientamento di Cass., pen, sez. III, 08 maggio 2017 n. 22148, che ha ribaltato un precedente orientamento espresso da Cass. pen. Sez. III, 17 aprile 2012, n.22611, per cui il rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori viene prima di tutto. Riferimenti sulla non validità del solo accordo con i dipendenti sono presenti anche in Cass., pen, sez. III, 17 Dicembre 2019 n. 50919. Infine, secondo Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2020,. N.1733, il consenso del lavoratore all’installazione di telecamere potrebbe anche essere condizionato dal fatto che tale richiesta sia vincolante con il fatto di poter entrare in una determinata azienda. «Dato lo squilibrio di potere tra datori di lavoro e dipendenti – dicono le linee guida n.3/2019 dell’EDPB – nella maggior parte dei casi i datori di lavoro non dovrebbero invocare il consenso nel trattare i dati personali, in quanto è improbabile che quest’ultimo venga fornito liberamente. In tale contesto si dovrebbe tener conto delle linee guida sul consenso».

Installatori e clienti possono trovare un valido aiuto nell’aggiornare la privacy e restare lontani dal rischio sanzionatorio rivolgendosi alla soluzione Datacom Videosorveglianza che fornisce assistrnza nella compilazione dei documenti, cartelli compresi. Per info: www.datacomtecnologiegdpr.it, oppure scrivi ai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie alla mail info@datacomtecnologie.it.

Antincendio, l’entrata in vigore del Decreto Controlli slitta a settembre 2023

Ci sarà un altro anno di tempo per vedere entrare in vigore il cosiddetto “Decreto Controlli” nel settore antincendio. Questo perché nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre è stato pubblicato il Decreto 15 settembre 2022 Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Questo atto sposta al 25 settembre 2023 l’entrata in vigore delle disposizioni, previste all’articolo 4 del Decreto Controlli, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. Il provvedimento prevedeva la qualificazione obbligatoria dei manutentori di impianti e attrezzature antincendio, tra cui le porte tagliafuoco e le porte sulle vie di fuga.

Ecco cosa dice l’articolo 4: “Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale”.

Il decreto 15 settembre 2022 considera “le difficoltà da più parti segnalate connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998”, ravvisando “la necessità di rivedere la tempistica di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, alla luce delle possibili criticità nella fase transitoria di passaggio al nuovo quadro normativo, nonché delle particolari limitazioni conseguenti allo stato di emergenza da COVID-19”.

Quando il Decreto Controlli entrerà in vigore, coloro i quali da almeno tre anni avranno svolto attività di manutenzione o controllo periodico saranno esonerati dalla frequenza di un corso di formazione: possono comunque richiedere di essere sottoposti alla valutazione davanti una Commissione dei Vigili del Fuoco. Tra le novità, nell’allegato II, troviamo la sostituzione del prospetto 3.8 con altri due: il 3.8.1 recante Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)» e il 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».

Qui sotto il testo e i relativi allegati. Per eventuali ulteriori quesiti, è possibile rivolversi ai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie alla mail info@datacomtecnologie.it.

Telecamera finta? Meglio di no: ecco dei buoni motivi

Telecamere finte come deterrente per i malintenzionati? Meglio non metterle. A dirlo è il Garante della Privacy il quale specifica come, pur non essendoci violazione per il Gdpr e il trattamento dei dati personali, si possono creare le condizioni per cui le persone vengono influenzate dalla presenza di uno strumento in realtà non attivo. Questa condotta, quindi, può essere oggetto di contestazione.

«L’installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali – si legge nel provvedimento generale 29 aprile 2004 – può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione».

In questo caso a risponderne sarà il soggetto che ha preso la decisione di mettere le telecamere finte. Lo stesso vale qualora si appendano cartelli per segnalare la presenza di videosorveglianza quando ci sono apparecchi fittizi o addirittura un bel niente: addirittura qui si profila una situazione di falso affidamento dove la probabilità di dover risarcire qualcuno aumenta considerevolmente, essendo palesemente mendace l’informazione che viene comunicata.

Per il Gdpr ovviamente non ci sono problemi in quanto non si producono dati sensibili: l’applicazione del regolamento europeo infatti non c’è «nell’ipotesi di telecamere finte (o che comunque non registrano video o immagini), in quanto non vengono elaborati dati personali (ma su questo punto devono essere approfonditi i possibili risvolti penali)». Questo però non sostituisce quanto detto in precedenza, per questo gli esperti di Datacom Tecnologie raccomandano di installare apparecchi reali e funzionanti in modo da essere più sicuri e non incappare in problemi. Per informazioni e consulenza: info@datacomtecnologie.it.

Il progetto di norma UNI1610032 per gli installatori professionali di sistemi di allarme e di sicurezza

Si è conclusa lo scorso 28 maggio l’inchiesta pubblica finale relativa al Progetto di norma UNI1610032 che integra e completa la già esistente normativa tecnica CEI sui sistemi elettronici di allarme e di sicurezza.  Le figure professionali che sono state coinvolte sono  le seguenti: progettisti, installatori e manutentori di impianti di allarme antintrusione e rapina, videosorveglianza e controllo accessi. Un disciplinare atteso da tempo, che però necessita di una serie di premesse per arrivare al dunque.

In prima istanza a priori dell’attuazione di un Disciplinare, l’ordinamento italiano ne prevede la verifica sul campo per evidenziare anzitempo le problematiche che, se non risolte, potrebbero rovinare o compromettere le finalità per le quali si è ritenuto necessario introdurre un Disciplinare. Nel concreto si tratta di una procedura all’ interno del percorso di valutazione della norma che si rifà ai valori della trasparenza e della democraticità, andando a raccogliere tutti gli elementi utili affinché il legislatore proceda o meno con la modifica delle norme. Un po’ quanto accade con le osservazioni che cittadini e enti possono proporre quando un’amministrazione propone una variante a livello urbanistico, anche se i contesti sono molti diversi. In questo i soggetti coinvolti sono professionisti del comparto sicurezza, i quali possono esprimere le proprie opinioni presentando all’ Autorità competente i propri commenti ed osservazioni. Queste analisi sono state fornite in forma scritta entro il 28 maggio.

 
Perché il progetto di norma UNI1610032?

Si tratta di una comunione d’intenti che va avanti dagli inizi del 2020 e che riguarda le volontà del gruppo interassociativo composto dalle Associazioni di Categoria (Aips, Aipros, Anie Sicurezza, Assosicurezza) e dagli Enti Certificatori (Icmq b.u. Cersa, Imq e Tüv Italia). Il tutto col coordinamento delle norme Cei e con l’intento di introdurre un ordinamento costrittivo stabilendo rigorosamente i requisiti per regolamentare la qualificazione professionale e individuando, allo stesso tempo, i criteri che devono essere rispettati nell’ espletamento della attività in termini di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità.

Va detto che l’attività professionale, allo stato dei fatti, non è sufficientemente formata e allo stesso modo non è adeguatamente regolamentata (per fare un esempio viene permessa la certificazione volontaria). Questo causa una non tutela del cliente, che deve avere il diritto di affidarsi ad un professionista che ha studiato, che abbia competenza e esperienza; contemporaneamente non si protegge l’ installatore da responsabilità civili e penali e annulla gli investimenti in termini di tempo e di risorse economiche dei produttori, i quali inutilmente certificano i propri prodotti per poi affidarne l’ installazione a figure professionali non ben regolamentate.

E quando c’è assenza di garanzie e di riferimenti normativi ben stabiliti, si dà adito alle interpretazioni più diverse, comportando che di fatto l’intero ramo della sicurezza funzioni male e il mercato si deprezzi. Ma non tutto è perduto, perché superando le negligenze e mostrando unità e coesione si può favorire la crescita professionale, attraverso formazione e aggiornamento delle competenze.  Per fare un esempio concreto che rappresenti l’importanza di questo passaggio, basti ricordare che sono già diverse le committenze private e le amministrazioni statali che richiedono la certificazione come requisito per partecipare a gare di appalto.

L’accesso motivato alle riprese di videosorveglianza è consentito: ecco perché

Uno dei temi che è particolarmente sentito in merito all’utilizzo della pubblica videosorveglianza è se le immagini riprese da uno degli impianti gestiti dal Comune e le rispettive polizie locali possano essere richieste dal cittadino qualora ne avesse bisogno. L’esempio più concreto è quello degli incidenti stradali: infatti se per esempio si subisce un tamponamento piuttosto che un danno dovuto a un’infrazione altrui, l’automobilista può logicamente pensare di poter accedere a questo tipo di servizio per meglio interfacciarsi con la compagnia assicurativa, per dimostrare il reale svolgimento dei fatti.

La Pubblica Amministrazione ha il limite per cui le immagini di videosorveglianza non possono essere conservate oltre i sette giorni dall’inizio della registrazione. Per cui arrivare tardi potrebbe voler dire non riuscire più a entrarne in possesso, salvo che le forze dell’ordine non si siano mosse a loro volta per effettuare i loro rilievi. In linea di principio, le riprese, pubbliche o private che siano, possono essere accessibili a chiunque abbia un giustificato motivo per farne uso. Il regolamento UE 679/2019, infatti, garantisce all’articolo 15 il diritto di accesso. È il titolare del trattamento dei dati personali dell’impianto a dover prodigarsi alla conservazione dei video dalla rimozione automatica prevista dalla legge e fornire alla persona interessata un riscontro che non superi i trenta giorni dalla richiesta, eccezion fatta per i casi di differimento del termine.

Non sussistono quindi ragioni di riservatezza particolare qualora le immagini siano focalizzate su luoghi pubblici o comunque scenari allargati quali per esempio possono essere gli spazi condominiali. Su questo la giurisprudenza si è espressa superando un’iniziale perplessità da parte del Garante per la protezione dei dati personali, il quale poneva una serie di restrizioni non solo sui tempi di conservazione delle riprese ma anche sull’accesso alle stesse. La legge 241/1990, all’articolo 24, precisa come il portatore di un interesse legittima debba avere accesso gli atti di una Pubblica Amministrazione. Quindi fa fede la normativa dello Stato e su questo argomento, vista la gerarchia, nessun regolamento comunale può andare a interferire con questo impianto normativo.

Datacom Tecnologie di Firenze, con il proprio team di esperti, può comunque essere di aiuto ai propri clienti per chiarire dubbi o perplessità di questo genere, scrivendo alla mail info@datacomtecnologie.it o tramite il form Contatti.

Quando si può definire un impianto di sicurezza “a regola d’arte”?

Uno dei temi che interessano gli installatori di sicurezza è quello della cosiddetta “regola d’arte”, ovvero quando un lavoro è fatto alla perfezione e non comporta quindi rischi per chi ci lavora e per chi usufruisce dell’opera. Tale locuzione però trova varie interpretazioni a livello normativo italiano, per questo motivo in questo articolo cerchiamo di capire quali sono le normative che indirizzano gli installatori verso questa direzione, anche per non incombere in rischi a livello giuridico qualora qualcosa – si spera sempre di no – andasse storto.

Partiamo da un presupposto: a livello normativo il settore sicurezza è caratterizzato da moltissime norme e disposizioni normative le quali rischiano talvolta di essere persino antitetiche se non in contrapposizione, relativamente alla responsabilità civile e penale. Un dato di fatto è come gli installatori di sicurezza di fatto vengano associati al settore degli impiantisti elettrici dove alcune parti sono spesso affini se non in comune. In tal senso, il perimetro normativo viene determinato dalle norme CEI/UNI, dal DM 37/08 e dalla Legge numero 186/68. Quando un installatore non rispetta i vincoli di contratto con il committente, la giustizia civile lo può interessare sia per il danno contrattuale che per quello extracontrattuale qualora la cosiddetta “regola d’arte” non venisse rispettata quindi senza prestare quella “diligenza tecnica” legata alle capacità del professionista e alle proprie cognizioni “tecnico-normative”. In caso di rispetto della discrezionalità tecnica oppure di un’imposizione di un’esigenza ritenuta dall’installatore non congrua al lavoro da svolgere, il professionista non deve rispondere del danno davanti a un giudice.

Per entrare nel quadro normativo e capire dove si posiziona la “regola d’arte”, bisogna prendere come riferimenti l’articolo 2224 del Codice Civile, nel quale “il prestatore d’opera è tenuto a procedere all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte”, oppure la Legge 186/1968 sulle “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”. Si legge, nel suo testo: “Articolo 1 – tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte; Articolo 2 – i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte”.

Ancora si può andare a leggere la Legge n° 46/1990 sulle “Norme per la sicurezza degli impianti”, sostituita dal DM n° 37/2008 “Regolamento sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. L’articolo 6 del decreto recita: “Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte”.

Un quesito che ci si pone è: come si lavora a “regola d’arte” quando le norme tecniche (CEI/UNI, eccetera) non trovano applicazione? La domanda viene quando si va a leggere il Decreto Legislativo 81/2008 (il Testo Unico sulla “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), il quale all’articolo 81 recita: “comma 1 – tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte; comma 2 – ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche”.

Una soluzione la può fornire la locuzione “Bonus pater familias” che troviamo talvolta nei contratti o comunque nei documenti aventi valore legale. La cosiddetta attenzione del buon padre di famiglia (vedi articolo 1176 del Codice Civile) prevede infatti una condotta che sia prudente, diligente e con un particolare grado di perizia, affinché non possa sussistere una colpa. Il problema è che diventa difficile, a oggi, avere strumenti per certificare che un lavoro sia fatto “a regola d’arte”. Una ciambella di salvataggio è offerta dalla conoscenza delle regole tecniche e giuridiche da seguire: se non altro avere un approccio alle normative di alta specializzazione permette di affrontare con maggiore serenità tutti i problemi facendo in modo che il livello di sicurezza venga garantito al massimo possibile. Ovviamente c’è sempre un però dettato dal tempo: quello che oggi è a norma non è detto domani lo sia. Agli installatori ovviamente non viene chiesto però di prevedere le scelte future dei legislatori o degli enti normativi come CEI e UNI, ma di rispettare quelle attuali.