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Videosorverglianza nelle scuole: come fare?

Qual è la procedura per installare un sistema di videosorveglianza (TVCC) nelle scuole? L’argomento è complesso e qui proveremo – dopo aver tracciato le principali norme di riferimento da osservare in fase di progettazione di un sistema di videosorveglianza – a spiegare cosa deve concretamente fare un dirigente scolastico che, nella qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti che si impongono nella prassi corrente per l’installazione e l’utilizzazione dell’impianto in questione. Come è stato in precedenza osservato, i sistemi audiovisivi, per la loro peculiare pervasività, possono impattare sulla privacy di ciascuno, sicché il Titolare del Trattamento deve dimostrare di avere adottato tutte le misure tecniche ed organizzative più adeguate, sotto il profi lo della protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (principio di accountability) ed a tutela della dignità e della riservatezza dei propri dipendenti. L’art. 5, par. 2 del Regolamento indirizza l’attività del dirigente, al quale spetta comprovare la conformità delle attività di trattamento con il Regolamento stesso e l’efficacia delle misure idonee adottate, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il diritto del lavoro

Il dirigente deve tenere conto che – essendo l’istituto che dirige un luogo di lavoro a tutti gli effetti – la realizzazione dell’impianto deve essere compatibile con le norme contenute nella L. n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, che rappresenta la disciplina più importante a tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Nel dettaglio l’art. 4, così come modificato dal Jobs Act, evidenzia che gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo per “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. Nessun impedimento dunque per il dirigente scolastico che voglia mettere in sicurezza l’Istituto ed i beni della Scuola dal rischio di furti o di eventuali episodi vandalici, a condizione che vengano tuttavia osservate alcune specifiche ed imprescindibili finalità connesse alle esigenze organizzative e produttive, alla sicurezza del lavoro ed infine alla tutela del patrimonio scolastico. Sono soltanto queste la ragioni che consentono di installare un impianto del genere, come sottolineato dalla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, n. 5 del 19 Febbraio 2018.

La procedura

Prima di procedere alla fattiva realizzazione del progetto di videosorveglianza, il dirigente scolastico dovrà essere debitamente autorizzato dagli organi competenti, attivando le procedure concertative. In primo luogo, occorrerà ottenere il buon esito dell’accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali in essere all’istituto, precisando nel relativo verbale che trattasi di un impianto esclusivamente predisposto per ragioni di sicurezza all’interno ed all’esterno da eventuali atti illeciti ed a tutela del patrimonio scolastico da eventuali episodi di furti e vandalismo, restando esclusa ogni altra finalità di controllo diretto e a distanza dell’attività dei lavoratori, nello svolgimento della loro prestazione, in ossequio al dettato normativo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Inoltre dovrà essere specificato che le riprese sono esclusivamente circoscritte alle sole aree indicate nella planimetria allegata dalla ditta installatrice, garantendo la privacy e la riservatezza di studente e personale scolastico, con esclusione dalle riprese dei luoghi di lavoro del personale e dei servizi igienici e con attivazione degli impianti soltanto negli orari di chiusura dell’Istituto. Inoltre è necessario ribadire che le attività di trattamento relative alla registrazione, alla conservazione ed all’utilizzo dei dati avverranno nel rispetto di quanto stabilito dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e in ossequio alle linee guida sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (vedi European Data Protection Board n. 3/2019).

Il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro

Nell’ipotesi in cui non si dovesse raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori prescrive che, in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di videosorveglianza possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, rilasciata a seguito di istruttoria (di competenza del dirigente scolastico, che dovrà indicare le specifiche finalità per le quali si richiede la singola autorizzazione da parte dell’Ufficio ispettivo). Una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, il dirigente dovrà rendere note tutte le aree sottoposte a videosorveglianza, con adeguata segnalazione e predisposizione di informative specifiche, comprensibili ma dettagliate, nel rispetto di quanto stabilito dal menzionato art. 4 e dalle vigenti disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.  

Uno standard per la professione di installatore di sicurezza: via all’inchiesta pubblica finale per il progetto di Norma UNI 1610032

UNI – Ente Italiano di Normazione, ha aperto una inchiesta pubblica finale per il progetto di Norma UNI 1610032: esperti di impianti di allarme intrusione e rapina, videosorveglianza, controllo accessi. Questo tipo di operazione serve a UNI per raccogliere i commenti degli operatori e a ottenere il consenso più allargato possibile prima che il progetto diventi una norma, soprattutto da parte di chi non ha potuto partecipare alla prima fase di elaborazione normativa: in questo modo al valore della trasparenza si unisce quello della democraticità.

L’inchiesta pubblica finale è stata aperta dal 29 marzo al 28 maggio 2022, con l’intento di definire i requisiti relativi all’attività professionale di progettisti, installatori e manutentori di impianti di allarme intrusione e rapina, videosorveglianza, controllo accessi attraverso l’individuazione di compiti, attività e requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità.

Lo strumento messo a disposizione per l’inchiesta pubblica finale è la banca dati dei progetti di norma UNI in fase di inchiesta pubblica. Per ogni progetto fornisce: codice progetto, titolo, sommario, codice ICS, organo tecnico UNI competente, testi completi in pdf dei progetti di norma nazionali (sono esclusi i recepimenti di norme EN e le adozioni di norme ISO), date di inizio e fine inchiesta. Per ogni progetto è possibile inviare i commenti online.

Nel caso della proposta di UNI 1610032, scaricabile anche dal nostro sito cliccando qui oppure guardando il player qui sotto, vengono definiti i requisiti per la qualifica dell’installatore e della sua formazione professionale, gli aspetti etici e deontologici della professione, oltre a tutti i riferimenti normativi a cui chi opera nel settore deve sottostare.

Per inviare un commento online a UNI, è possibile cliccare qui e accedere all’apposita area.

Videosorveglianza: la guida per ottemperare alle richieste dell’Ispettorato del Lavoro

Per installare delle telecamere di videosorveglianza all’interno di un luogo di lavoro bisogna seguire una procedura specifica, che dimostri come tale azione sia necessaria esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio dell’azienda. A stabilirlo è l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. L’iter deve esser accompagnato da un accordo sindacale o – in mancanza di esso – dall’autorizzazione dell’INL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ed è proprio su questo che abbiamo deciso di focalizzarci, perché l’INL richiede una relazione dettagliata, da allegare all’istanza per l’installazione degli occhi elettronici.

Pochi passaggi ma che spiegati con chiarezza possono condurre all’obiettivo. Ma come?

I contenuti della relazione: funzionamento e specifiche tecniche

Come detto, quando si chiede all’INL l’autorizzazione, è necessario allegare una relazione. Che deve essere così articolata e deve illustrare i seguenti aspetti: per quali esigenze di tipo organizzativo, produttivo, di sicurezza del lavoro o di salvaguardia del patrimonio aziendale si richiede l’autorizzazione; come funziona il sistema di videosorveglianza, come ne vengono conservati e gestiti i dati, quali sono le caratteristiche tecniche dei dispositivi da installare, come registrano, in quale orario e con quanti monitor a disposizione per visualizzare il materiale. Inoltre se questo viene conservato per più di 24-48 ore e per quali motivi. E’ altresì utile precisare, ad esempio, se le telecamere funzionano a circuito chiuso, se sono collegate a intranet aziendale oppure via internet ad una postazione remota.

Il numero dei dispositivi e il relativo posizionamento

Particolare attenzione va riservata al fatto che tra gli elementi tecnici da evidenziare non c’è l’esatto posizionamento e il numero preciso delle telecamere.

Questo perché – a differenza di quanto richiesto prima della circolare n°5 del 19 febbaio 2018 dell’INL – “lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo”. Si tratterebbe, di conseguenza, di una documentazione vincolata al qui ed ora: “Del resto – aggiunge l’INL nella circolare prima citata – un provvedimento autorizzativo basato sull’esibizione di una documentazione che “fotografa” lo stato dei luoghi in un determinato momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel momento stesso in cui tale “stato” venga modificato per varie esigenze”.

Chi deve presentare la relazione

L’istanza con tutta l’annessa documentazione deve esser sottoscritta dal datore di lavoro. Però, visto che si tratta di contenuti prettamente tecnici, la società che fornisce ed installa il sistema di videosorveglianza può assistere l’azienda nella redazione dei documenti da fornire; così facendo, l’installatore va ad assumere un ruolo molto importante nella fase che precede la richiesta di autorizzazione.

Datacom Tecnologie può aiutarti per cercare di capire le normative e per gestirla al meglio, contattando i propri tecnici commerciali alla mail info@datacomtecnologie.it.

Antincendio: pubblicata la nuova UNI 9795:2021

Con l’aggiornamento di dicembre 2021, la norma UNI9795  “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Progettazione, installazione ed esercizio” è arrivata alla sua sesta edizione e va a sostituire la versione precedente che era ferma al 2013. 

La norma specifica i criteri per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio; collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati a essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso.

La norma tecnica UNI, pur non avendo valore di legge, è più volte citata nella legislazione italiana come presunzione dello svolgimento di un processo eseguito “a regola d’arte”.

Di seguito un elenco, non esaustivo, dei principali cambiamenti introdotti:

  • Inserimento di nuovi termini, definizioni e disegni esplicativi
  • Inserito il nuovo schema della UNI EN54-1 2021
  • Nuove indicazioni per i controsoffitti e per le zone, con relativi esempi
  • Inglobata la parte del UNI TR 11694  inerente la progettazione, installazione, messa in servizio, verifica funzionale e l’esercizio dei sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione
  • Inglobata la parte del UNI TR 11607 inerente la progettazione, installazione, messa in servizio, verifica funzionale e l’esercizio degli avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio
  • Rivelatori di fumo e rivelatori di calore
  • Rivelatori multi sensore
  • Rivelatori lineari (resettabili e non resettabili) di calore
  • Elementi di connessione.
  • Verifica dei sistemi

Datacom Tecnologie di Firenze, azienda da sempre molto attenta al settore degli impianti antincendio e distributore delle migliori marche sul mercato, tramite i propri tecnici commerciali può fornire un sostegno ai propri clienti per capire meglio le novità introdotte dalla UNI 9795:2021. Si può contattare l’azienda alla mail info@datacomtecnologie.it, tramite il form del sito oppure chiamando il proprio commerciale di riferimento. Suggeriamo anche la lettura dell’articolo pubblicato da Insic.it che fornisce ulteriori dettagli.

UNI 11224-2019, cambia la sede del corso del 5 febbraio: si terrà al Conference Florentia Hotel

Cambio di sede per il corso organizzato per il 5 febbraio 2020 da Datacom Tecnologie di Firenze dedicato alla UNI 11224-2019, sul controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi con relatore l’esperto Dario Nolli. Considerato il boom di iscritti e la necessità di avere una sala ancora più adatta alle esigenze della conferenza, l’incontro si terrà all’Conference Florentia Hotel, in via Giovanni Agnelli 33, vicino allo svincolo Firenze Sud dell’autostrada A1, in orario 9.30-13.30.

Iscriviti all’evento da questo link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-norma-uni112242019-controllo-iniziale-manutenzione-rivelazione-incendio-88688765485?aff=ebdssbdestsearch

UNI11224: Dario Nolli presenta il corso in Datacom: “La formazione dei professionisti è fondamentale”

In vista dell’incontro che Datacom Tecnologie di Firenze ospiterà il 5 febbraio per parlare di UNI11224 – 2019, controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi”, abbiamo chiesto al relatore Dario Nolli di fornire alcune anticipazioni sulla lezione che terrà agli installatori iscritti tramite il portale Eventbrite.

Nolli è un professionista molto stimato nel settore e conosciuto, appartenente alla commissione tecnica UNI TC34 attiva nella scrittura e rilascio delle norme dei sistemi di rivelazione fumi.

I manutentori di impianti di rivelazione automatica d’incendio – spiega Nolli – dovranno esporre agli utenti le nuove operazioni da effettuare sulle apparecchiature come previsto dalla nuova norma. L’obbligo della manutenzione e del mantenimento in efficienza delle apparecchiature è previsto dal D.Lgs 81/08, dal DM del 10/03/98, dal DM 37/08, dal DM del 20/12/12 e anche dal Codice Unico (DM del 18/10/19)”.

Poi il relatore si focalizza sull’importanza di questo evento. “La formazione del manutentore è fondamentale – conclude l’esperto – in quanto citata nella nuova Norma e soprattutto in vista della pubblicazione, probabilmente entro l’anno, di precise indicazioni su quali dovranno essere le conoscenze e abilità che stabiliscono la competenza del tecnico di impianti di rivelazione”.

Per partecipare al corso, clicca qui (i posti sono in esaurimento).

Datacom Videosorveglianza: la novità per metterti in regola con il GDPR

Datacom Tecnologie di Firenze lancia sul mercato una novità per aiutare gli installatori di sicurezza a ottemperare a tutti gli obblighi in materia di privacy, in base anche al nuovo regolamento europeo GDPR.

Con Datacom Videosorveglianza gli installatori e i distributori di impianti di videosorveglianza possono contare su uno strumento che semplifica tutte le procedure.

Chi installa un impianto di TVCC, secondo le normative continentali, deve seguire una serie di adempimenti come, per esempio, il principio di necessità, la descrizione dell’impianto e della tipologia di telecamere, la domanda alla direzione territoriale del Lavoro (qualora ci fossero dipendenti e non fosse presente internamente un sindacato), l’informativa estesa, le lettere di incarico e i mansionari al responsabile e, se designati, agli incaricati, una cartellonistica a norma europea con QR Code o link all’informativa.

Tramite il sito www.datacomtecnologiegdpr.it è possibile ricostruire la mappa del proprio impianto di TVCC con tutti gli elementi che lo compongono come telecamere, schermi, impianto di registrazione, eccetera. La comodità sta anche nell’inserimento degli elementi con un pratico sistema “drag and drop”. Attraverso un percorso guidato, è possibile produrre tutta la documentazione in modo da essere pienamente in regola con la normativa. Inoltre tutti i documenti possono essere modificabili nel tempo grazie anche a una archiviazione su cloud.

Il servizio offerto da Datacom è stato certificato anche dall’Accademia Italiana Privacy che ne ha testato la conformità con il GDPR.

Con la sua nuova sezione ADEMPIMENTI FLASH, ogni installatore potrà infine generare in pochi secondi una nuova cartellonistica con link alla relativa informativa pronta on-line: tutto in automatico (vedi il filmato).

Due le modalità di utilizzo: in accesso diretto, così da compilare tutti i documenti in maniera autonoma, o con un servizio “senza pensieri”, tramite il quale i nostri esperti compileranno tutte le pratiche, fino a quelle da inviare alla direzione territoriale del Lavoro e alla ricezione dei nulla osta.

Per ogni chiarimento o delucidazione vai sul sito www.datacomtecnologiegdpr.it oppure scrivi a u.chiatti@datacomtecnologie.it.

Fino alla fine dell’anno 2021, con Datacom Tecnologie puoi ottenere gratis la cartellonistica conforme al GDPR e l’informativa sulla Privacy per i tuoi clienti. Scopri come: contattaci allo 055.696706 o chiedi direttamente al tuo commerciale di riferimento!

Conformità degli impianti: come si compila la dichiarazione obbligatoria

La dichiarazione di conformità degli impianti è quel documento che ogni installatore di videosorveglianza deve rilasciare al committente, al termine dei lavori e delle verifiche previste dalla normativa vigente, come quelle relative alla funzionalità. L’obbligo di redigerla è sancito dal Decreto Ministeriale 37 del 2008, modificato dal decreto del 19 maggio 2010. Il testo prevede un apposito modello in cui devono essere inseriti alcuni elementi fondamentali:

  • i dati della società installatrice e del committente;
  • una descrizione schematica dell’impianto eseguito con le indicazioni sul tipo di lavori (nuovo impianto o azione sull’esistente);
  • i dati sul luogo di intervento e la sua destinazione d’uso.

Tramite la dichiarazione di conformità l’installazione si prende la responsabilità di aver eseguito lavori a regola d’arte, come chiede la legge e nel rispetto delle norme tecniche, con le verifiche che devono essere state eseguite e superate positivamente. Nella documentazione vanno inseriti obbligatoriamente come allegati il progetto e lo schema dell’impianto, i materiali utilizzati, i riferimenti a eventuali dichiarazioni di conformità precedenti, una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della società installatrice e l’attestazione di conformità per impianto nel caso realizzato con materiali o sistemi non normalizzati. L’installatore ha poi la facoltà, e non l’obbligo, si inserire altri documenti legati all’impianto come i report sulle verifiche fatte prima della messa in funzione.

Chi non ottempera a queste norme rischia delle sanzioni. La legge prevede ammende dai cento ai mille euro sulla base anche del tipo di impianto e del luogo dove si è andato a configurare. Quindi per chi opera nel settore della sicurezza è molto importante seguire attentamente le norme per non avere brutte sorprese.

In ogni caso i tecnici della Datacom Tecnologie di Firenze sono a disposizione all’indirizzo mail info@datacomtecnologie.it per ogni ragguaglio e consiglio.

Impianti di TVCC: ecco le “basi” normative dell’installatore

Quali sono i passi da seguire per realizzare un impianto di videosorveglianza perfettamente in regola? Sebbene al giorno d’oggi, dopo l’entrata in vigore del GDPR, ci si concentri in modo particolare sugli aspetti legati alla privacy, rimane centrale la questione tecnica per cui il sistema TVCC deve seguire determinate normative. Vale la pena ricordare che la CEI 50132-7 non è più in vigore dal 2014 ed è stata sostituita dalle “Guide Applicazione” della CEI EN 62676-4. È questa norma che fornisce i criteri legati alla vita dell’impianto: dall’installazione fino alla mezza in servizio, tenendo conto sia della progettazione precedente che della successiva manutenzione. La dichiarazione di conformità dell’impianto, per la legge italiana, resta sempre un obbligo. Tutta la parte invece legata alle prescrizioni di sistema connesse ai vari elementi integranti sono invece normati dalla CEI EN 62676-1-1. Queste sigle possono sembrare incomprensibili o ridondanti nell’essere citate, ma il buon installatore ha solo vantaggi nel conoscere questa materia, uno su tutti la propria tutela in ogni momento della realizzazione di un impianto di TVCC.

Tornando alla normativa EN 62676-4, è bene considerare la sua valenza in tema di analisi del rischio, quindi dei vari aspetti legati a ciò che si progetta: il valore dei beni interessati dal sistema, il costo della loro perdita, la pericolosità dei locali e la loro ubicazione, il tasso di criminalità, la conoscenza degli episodi delittuosi precedenti. Terminata la redazione della parte sui rischi, viene poi la dichiarazione definita come “Requisito Operativo”, nella quale l’installatore è tenuto a spiegare le necessità di posizionamento di telecamere, gli obiettivi fissati, quasi sono le aree inquadrate anche per rispondere alle necessità di riservatezza altrui. Una documentazione finale richiede poi una definizione dettagliata dell’intervento del professionista fino alla messa in servizio e alle azioni manutentive.

La già citata norma EN 62676-1-1 si riferisce invece alla parte funzionale dell’impianto e alle proprie prestazioni. Ci sono quattro sezioni all’interno della CEI con altrettanti livelli che descrivono il grado di sicurezza. Le sezioni, nel dettaglio sono la valutazione della classe ambientale e del livello di sicurezza, la definizione di quest’ultimo e la rappresentazione dei sistemi di videosorveglianza. Infine, il buon installatore deve tenere conto dei blocchi funzionali dell’ambiente video, della gestione e della sicurezza del sistema. Ciò è utile allo scopo di descrivere le prescrizioni di sistema in riferimento ai componenti di un sistema di videosorveglianza.

Per qualunque altro consiglio, i tecnici della Datacom Tecnologie di Firenze sono a tua disposizione, cliccando qui.

Telecamere negli asili e negli ospizi, stanziate le risorse

Disciplinati i fondi statali da destinare alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza a tutela delle persone fragili, da installare nelle case di riposo, nei centri per disabili, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. A farlo è l’articolo 5 septies del Testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

L’intero testo legislativo è disponibile cliccando qui.