Detrazioni fiscali anche nel 2020 per la videosorveglianza: breve guida

Anche per il 2020 viene confermato a livello nazionale il bonus videosorveglianza che permette la detrazione del 50% sull’acquisto e l’installazione di questo tipo di sistemi di sicurezza. Rientra all’interno degli interventi agevolabili con il bonus ristrutturazioni.

In buona sostanza, chi fa lavori di installazione di tvcc entro il 31 dicembre di quest’anno può usufruire di questa agevolazione. Ai fini Irpef non possono essere detratti costi come accordi con società di vigilanza, mentre è ok per tutto ciò che riguarda lavori inerenti l’immobile.

Per ottenere la detrazione serve un pagamento tracciabile secondo i dettami dell’Agenzia delle Entrate, tramite bonifici ordinari o parlanti. Rientrano nel bonus gli interventi realizzati a partire dal primo gennaio 2019. La detrazione va ripartita in un totale di dieci quote annue tramite modello 730 o Modello Redditi. Il bonus, oltre che per la tvcc, interessa anche altri elementi come cancelli, grate, porte blindate, casseforti a muro e vetri antisfondamento. Le spese di perizia e di progettazione rientrano nel contesto delle detrazione come la messa in posa.

Per ottenere la detrazione, in dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell’immobile e quelle legati alla ristrutturazione, inoltre deve essere inviata una raccomandata all’Asl di competenza con una comunicazione dei lavori.

Questi i documenti richiesti: ricevuta del bonifico, fatture o le ricevute fiscali; domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito; ricevute di pagamento IMU qualora dovuta; delibera dell’assemblea circa l’approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali o dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile; concessioni, autorizzazioni, eccetera qualora obbligatorie, altrimenti dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Per ogni necessità, i tecnici commerciali di Datacom Tecnologie di Firenze sapranno darti ogni indicazione scrivendo una mail a info@datacomtecnologie.it, tenendo conto anche delle normative sulla privacy da rispettare, sfruttando il nuovo servizio Datacom Videosorveglianza.

A Firenze mille telecamere comunali, una ogni 380 abitanti

Firenze ha mille telecamere gestite dal Comune. I tre zeri sono stati raggiunti a fine 2019 con l’inaugurazione di un nuovo impianto in piazza Indipendenza. Una telecamera ogni 380 abitanti: “Siamo una delle città più controllate d’Italia – ha sottolineato il sindaco Nardella nella dichiarazione raccolta dal proprio ufficio stampa – mille occhi in giro per la città sono al servizio di tutti i cittadini e dei visitatori come strumenti di un migliore controllo del territorio, sia in fase di indagine che come deterrente”.

Il sistema fiorentino, tramite fibra ottica collega gli impianti a una centrale di supervisione, gestione ed archiviazione. Le immagini possono essere messe a disposizione di forze dell’ordine, vigili del fuoco, Asl e altri enti preposti.

Firenze sperimenterà presto un nuovo software per monitorare oggetti o movimenti sospetti senza riconoscimento facciale né violazione della privacy, così da poter garantire interventi più tempestivi in caso di situazioni anomale. L’obiettivo del Comune è utilizzarlo anche come elemento antiterrorismo. “Lo scorso agosto era stata inaugurata la telecamera numero 800 – ha aggiunto il primo cittadino – ora vogliamo arrivare nei prossimi mesi almeno a 1200 telecamere”.

Telecamere in azienda solo con accordi sindacali: lo dice la Cassazione

Sanzioni pesanti per il datore di lavoro che, pur ottenendo il consenso dei dipendenti, installa delle telecamere di videosorveglianza in azienda senza che ci sia un accordo sindacale. Lo dice la Corte di Cassazione tramite la sentenza 50919 del 17 dicembre 2019 che respinge il ricorso di un imprenditore il quale aveva fatto uso degli impianti di controllo a distanza con il bene placet dei dipendenti. L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, secondo la Suprema Corte, è quello che però che fa testo in questa situazione per cui, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro o di un accordo sindacale, gli impianti sono fuori regola anche se i dipendenti hanno detto di sì.

«Il consenso o l’acquiescenza che il lavoratore potrebbe, in ipotesi, prestare o avere prestato, – scrive la Corte di Cassazione – non svolge alcuna funzione esimente, atteso che, in tal caso, l’interesse collettivo tutelato, quale bene di cui il lavoratore non può validamente disporre, resta fuori dalla teoria del consenso dell’avente diritto. Non è, nel caso descritto, la condotta del lavoratore riconducibile al paradigma generale dell’esercizio di un diritto, trattandosi della disposizione di una posizione soggettiva, a lui non spettante in termini di esclusività». Quindi, fate attenzione quando dovete mettere degli impianti a non incappare in questo tipo di errori.

Immagini a terzi e sul web: cosa dice il GDPR a riguardo?

Cosa dicono le nuove regole relativamente alla consegna a terzi di immagini di videosorveglianza, la diffusione di queste sul web e l’utilizzo delle tecnologie biometriche? Sono tutti aspetti sui cui andiamo a indagare in questo articolo di approfondimento legato al provvedimento numero 3 dell’European Data Protection Board (luglio 2019), basato sui nuovi principi del GDPR.

I primi due aspetti sono normati dall’articolo 4 comma 2: fondamentale è capire chi è il terzo a cui si cede il filmato. Se per esempio fare vedere le immagini a un avvocato può essere lecito, specialmente se devono essere messe in atto azioni di risarcimento, al contrario la diffusione sui social di filmati in cui si vede un ladro in azione non rientra nelle regole. Le basi normative sono l’articolo 6 del regolamento europeo (liceità della condotta), 45 e 46 (accordi internazionali legati alla trasmissione di dati extra UE o a organizzazioni esterne). Sempre giustificata invece la cessione alle forze dell’ordine o alla magistratura in quanto la collaborazione è un obbligo di legge che giustifica dunque l’atto. Questo anche quando si è in possesso di una telecamera che, nella sua azione, inquadra una scena utile ad altre indagini, anche non pertinenti al proprio ambito. Se la polizia giudiziaria chiede delle immagini, il titolare del trattamento non può opporsi alla consegna pena il sequestro. Disco verde anche alla spontanea consegna di immagini alle forze dell’ordine se queste inquadrano un crimine o un danno a un soggetto terzo, per esempio un passante.

Le immagini possono cogliere molti aspetti e per questo vale il principio di minimizzazione del trattamento. Significa che le telecamere non dovrebbero puntare su luoghi sensibili come chiese, sedi di partito o altro capace di dare informazioni di natura sanitaria, sessuale, politica o religiosa. Diverso è il caso, per esempio, della ripresa di un portatore di handicap di passaggio per la strada, la cui situazione è evidente. L’importante è ridurre al minimo questo tipo di elementi ambientali i quali non possono essere rimossi del tutto. Comunque, ciò che conta è anche la finalità di trattamento indicata sui cartelli dell’area videosorvegliata. Necessario anche trovare il punto di mezzo tra chi è inquadrato e il titolare del trattamento: in un’azienda la ripresa può essere utilizzata per scoprire eventuali furti ma non per vedere chi sono le persone che hanno aderito a un’assemblea sindacale, per esempio.

La biometria e il GDPR

Il principio base è il seguente: videosorveglianza e biometria insieme per i riconoscimento dei volti vanno utilizzati solo quando non ci sono alternative. Per l’accesso dei dipendenti al lavoro, per esempio, un marcatempo può essere sufficiente, diverso il procedimento legato al controllo dei varchi degli aeroporti. L’identificazione biometrica, secondo gli articoli 4.14 e 9 del GDPR, è composta da tre criteri: l’individuazione di una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali dell’interessato; un procedimento tecnico di rilevazione e trattamento di tali caratteristiche; l’elaborazione di un dato capace di far identificare una persona in maniera univoca.

Tornando all’esempio dell’aeroporto, il passeggero deve essere messo in condizione di non dover forzatamente utilizzare il varco biometrico ma avere alternative. Infine, il dato estratto dal sistema biometrico deve essere tale da avere i soli elementi essenziali alla finalità del trattamento. Il titolare del trattamento deve anche fare in modo che le informazioni raccolte e crittografate non possano finire in mani sbagliate.

Dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati arrivano alcune misure di sicurezza consigliate come vietare gli accessi esterni ai dati, associare un codice di integrità ai dati e attuare misure per il rilevamento delle frodi, dividere i database dei modelli biometrici e dei dati grezzi, compartimentare i dati durante la trasmissione e l’archiviazione e infine crittografarli seguendo una politica chiara, anche per la gestione delle chiavi. La divisione degli utenti in segmenti profilati non viene considerata come un’attività di identificazione biometrica.

Promo Hikvision: passa al Turbo HD 4K a latenza zero

Resa nota la promo Hikvision in vigore per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. La casa produttrice cinese ti invita a provare tecnologia 4K nella massima definizione per l’analogico. In questi due mesi infatti pone alcuni articoli a prezzo speciale: si tratta di telecamere 4K con WDR 120dB, performance Ultra Low Light e Smart IR Exir 2.0, DVR con funzionalità VCA Smart capaci di gestire registrazioni fino a 8 Megapixel su tutti i canali e live view senza latenza.

Aggiorna i tuoi impianti con la tecnologia 4K a latenza zero Turbo HD! Per scoprire i prezzi della promozione, contatta Datacom Tecnologie di Firenze all’indirizzo info@datacomtecnologie.it oppure controlla la newsletter settimanale di Datacom, se sei iscritto al servizio.

TVCC e Privacy: le nuove linee guida da seguire dell’European Data Protection Board

Torniamo a parlare del Regolamento Europeo 679/2016 e lo facciamo tramite il provvedimento n. 3 di luglio 2019, emendato dall’European Data Protection Board (composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo), il quale chiarisce una serie di perplessità legate all’applicazione delle nuove norme sulla privacy nel campo della sicurezza. Da esso possiamo trarre una serie di linee guida da seguire che non hanno comunque valenza normativa.

Per quanto riguarda la biometria (rilevamento dei volti e intelligenza artificiale legata anche ai comportamenti) per l’EDPB servono garanzie di un corretto funzionamento, onde incappare in malfunzionamenti capaci, all’estremo, di creare discriminazioni. Ecco che quindi si punta l’attenzione sugli algoritmi di riconoscimento, spesso vincolati anche all’età e all’etnia del soggetto inquadrato dalle telecamere.

La videosorveglianza, secondo il gruppo di lavoro europeo, andrebbe utilizzata “cum grano salis”, vale a dire in quei contesti in cui non ci sono altre situazioni perseguibili e non per una scelta di comodità economica o tecnologica (vedi l’alta risoluzione delle immagini che possiamo ottenere oggi). Gli articoli 35 e 37 del GDPR, non a casa, prevedono che venga stilata una valutazione d’impatto sui diritti e sulle libertà degli interessati nell’ipotesi di monitoraggio sistematico di aree pubbliche, oltre che la nomina di un responsabile per la protezione dei dati che aumenti la tutela degli interessati.

E per le telecamere “finte”, ovvero quelle installate come mero deterrente? In quel caso il regolamento, secondo l’EDPB, non è applicabile, come del resto tutti i dispositivi che nascono con scopi diversi dal videocontrollo o dalla videoregistrazione. Il GDPR non è invece di riferimento per i sistemi di TVCC legati alla pubblica sicurezza, i quali invece devono seguire la Direttiva Europea 680/2016.

Altro tema è quello della “esclusione familiare”: se le immagini sono prodotte per un uso domestico senza alcuna diffusione esterna, allora siamo fuori dall’ambito del GDPR: diversamente sarebbe se quelle immagini, come quelle di una videosorveglianza, finissero sul web.

La legittimità di una ripresa è data, ai fini di videosorveglianza, qualora ci sia un legittimo interesse di tutelare un bene o delle persone, come i dipendenti di un’azienda, di un interesse pubblico, o comunque contesti in cui i presenti, se danno il loro consenso, sanno che certe immagini potranno essere pubblicate sul web o diffuse.

“Ai sensi dell’articolo 21, il responsabile del trattamento può procedere alla videosorveglianza dell’interessato solo se si tratta di un interesse legittimo, convincente e che prevalga sugli interessi, i diritti e le libertà dell’interessato…”: quando si parla di legittimo interesse significa che la necessità riscontrata sia effettiva. Per esempio, un’attività commerciale può necessitare di TVCC in maniera effettiva a seconda della tipologia (esempio una oreficeria) o del contesto in cui si trova.

Molte altre spiegazioni possono essere fornite dai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie all’indirizzo info@datacomtecnologie.it.

“Hikvision ti premia”: aderisci alla raccolta punti del 2020!

Datacom Tecnologie di Firenze, in qualità di distributore ufficiale di Hikvision, aderisce alla nuova campagna del 2020 e alla raccolta punti dedicata agli installatori di prodotti della casa produttrice cinese. La promozione è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre del prossimo anno: l’installatore può richiedere a Datacom il proprio codice identificativo e collegandosi a www.hikvisiontipremia.it può registrarsi completando tutti i campi, inserendo mail e password e infine digitando il codice identificativo che ti è stato rilasciato dal Rivenditore. Una volta terminata la procedura e validata la la casella relativa alla Privacy, l’utente riceverà un’email contenente il link di attivazione dell’account. A quel punto la raccolta punti può avere inizio: dall’area riservata del sito si può inserire il numero seriale presente sulla confezione del prodotto acquistato in modo da vedersi accreditati i propri punti.

Per chi si registra entro il 31 dicembre 2019 Hikvision fornisce 150 punti di benvenuto. Raggiunta una determinata soglia di punti, l’installatore ha diritto ad acquisire una serie di premi a lui dedicati. I dettagli e il regolamento integrale sono su www.hikvisiontipremia.it.

Il codice per inserire Datacom come fornitore è 606-T-840.

Tabella punteggi

FasciaRange Prezzi Listino in EuroPunti
135-74 €15
275-149 €30
3150-249 €60
4250-499 €90
5500-999 €180
61000-1999 €300
72000 € in su400

Videosorveglianza e accesso ai filmati: le modalità per sporgere reclamo

Come sporgere reclamo per mancato accesso a filmati di videosorveglianza?

Come sporgere reclamo per mancato accesso a filmati di videosorveglianza? Se dopo 90 giorni infatti non si ottengono risposte relativamente al diritto di accesso ai dati acquisiti mediante un impianto di videosorveglianza, è possibile rivalersi sul responsabile trattamento dei dati con una propria istanza (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c, della legge n. 675/1996).

Questa disciplina è normata da anni dal Garante della Privacy, chiamato a trovare una mediazione tra sicurezza e dati personali. Già nel 2000 sono state buttate già delle linee guida, poi il Provvedimento del 29 aprile 2004 ha fatto sì che si arrivasse a informare le persone presenti in un’area sorvegliata, attraverso i cartelli che tutti conosciamo (articolo 13, comma 3 del Codice). Questi devono essere disposti in più copie a seconda della vastità dell’area videosorvegliata e degli impianti presenti. Inoltre devono essere ben chiare le finalità a cui sono destinate le riprese.

Qui sotto è disponibile un modulo utilizzabile per la richiesta di reclamo per l’accesso ai dati (tratto da moduli.it).

Datacom Videosorveglianza, due incontri informativi a dicembre

Datacom Tecnologie di Firenze organizza due corsi a dicembre per spiegare le modalità di utilizzo del nuovo servizio “Datacom Videosorveglianza”, nato per fornire un supporto sugli obblighi del GDPR e le normative legate alla privacy, onde non incappare in pesanti sanzioni.

Gli appuntamenti, a cui saranno presenti gli sviluppatori del servizio per dare docenza e rispondere a tutte le domande degli interessati, sono in programma lunedì 2 e lunedì 16 dicembre dalle 14.30 alle 17 presso la sede di Datacom in via Arrigo da Settimello 5 a Firenze. Per la partecipazione è possibile contattare Datacom a info@datacomtecnologie.it.

La Corte Europea dice sì alle telecamere nascoste nei luoghi di lavori: ma solo in casi specifici

La Grande Camera della Corte Europea di Strasburgo ha dato una sua risposta in merito alla liceità dell’installazione di telecamere di videosorveglianza nascoste in luoghi di lavoro, all’insaputa dei dipendenti stessi. Questo può essere fatto se il sospetto di gravi irregolarità sul posto di lavoro è così elevato da giustificare una mancata informazione ai lavoratori: lo stabilisce una sentenza datata 17 ottobre 2019. Il riferimento era a un caso accaduto in Spagna, nello specifico in una catena di supermercati. Il titolare sospettava di ammanchi nei magazzini, essendoci state forti perdite nei bilanci. I giudici, i quali dovevano pronunciarsi sul ricorso sollevato da cinque cassieri, hanno valutato che essendo stato breve il periodo, solo dieci giorni, che le telecamere erano solo alle casse e visti i motivi, hanno dichiarato che non ci sarebbero stati altri mezzi per poter scoprire l’autore delle sparizioni. Il provvedimento del titolare dunque non era in contrasto con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo né del diritto alla privacy dei dipendenti.

Dunque il provvedimento viene accolto positivamente ma seguendo un principio di proporzionalità rispetto all’entità del problema e alle possibili modalità di risoluzione.