Videosorveglianza: la guida per ottemperare alle richieste dell’Ispettorato del Lavoro

Per installare delle telecamere di videosorveglianza all’interno di un luogo di lavoro bisogna seguire una procedura specifica, che dimostri come tale azione sia necessaria esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio dell’azienda. A stabilirlo è l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. L’iter deve esser accompagnato da un accordo sindacale o – in mancanza di esso – dall’autorizzazione dell’INL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ed è proprio su questo che abbiamo deciso di focalizzarci, perché l’INL richiede una relazione dettagliata, da allegare all’istanza per l’installazione degli occhi elettronici.

Pochi passaggi ma che spiegati con chiarezza possono condurre all’obiettivo. Ma come?

I contenuti della relazione: funzionamento e specifiche tecniche

Come detto, quando si chiede all’INL l’autorizzazione, è necessario allegare una relazione. Che deve essere così articolata e deve illustrare i seguenti aspetti: per quali esigenze di tipo organizzativo, produttivo, di sicurezza del lavoro o di salvaguardia del patrimonio aziendale si richiede l’autorizzazione; come funziona il sistema di videosorveglianza, come ne vengono conservati e gestiti i dati, quali sono le caratteristiche tecniche dei dispositivi da installare, come registrano, in quale orario e con quanti monitor a disposizione per visualizzare il materiale. Inoltre se questo viene conservato per più di 24-48 ore e per quali motivi. E’ altresì utile precisare, ad esempio, se le telecamere funzionano a circuito chiuso, se sono collegate a intranet aziendale oppure via internet ad una postazione remota.

Il numero dei dispositivi e il relativo posizionamento

Particolare attenzione va riservata al fatto che tra gli elementi tecnici da evidenziare non c’è l’esatto posizionamento e il numero preciso delle telecamere.

Questo perché – a differenza di quanto richiesto prima della circolare n°5 del 19 febbaio 2018 dell’INL – “lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo”. Si tratterebbe, di conseguenza, di una documentazione vincolata al qui ed ora: “Del resto – aggiunge l’INL nella circolare prima citata – un provvedimento autorizzativo basato sull’esibizione di una documentazione che “fotografa” lo stato dei luoghi in un determinato momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel momento stesso in cui tale “stato” venga modificato per varie esigenze”.

Chi deve presentare la relazione

L’istanza con tutta l’annessa documentazione deve esser sottoscritta dal datore di lavoro. Però, visto che si tratta di contenuti prettamente tecnici, la società che fornisce ed installa il sistema di videosorveglianza può assistere l’azienda nella redazione dei documenti da fornire; così facendo, l’installatore va ad assumere un ruolo molto importante nella fase che precede la richiesta di autorizzazione.

Datacom Tecnologie può aiutarti per cercare di capire le normative e per gestirla al meglio, contattando i propri tecnici commerciali alla mail info@datacomtecnologie.it.

Antincendio: pubblicata la nuova UNI 9795:2021

Con l’aggiornamento di dicembre 2021, la norma UNI9795  “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Progettazione, installazione ed esercizio” è arrivata alla sua sesta edizione e va a sostituire la versione precedente che era ferma al 2013. 

La norma specifica i criteri per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio; collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati a essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso.

La norma tecnica UNI, pur non avendo valore di legge, è più volte citata nella legislazione italiana come presunzione dello svolgimento di un processo eseguito “a regola d’arte”.

Di seguito un elenco, non esaustivo, dei principali cambiamenti introdotti:

  • Inserimento di nuovi termini, definizioni e disegni esplicativi
  • Inserito il nuovo schema della UNI EN54-1 2021
  • Nuove indicazioni per i controsoffitti e per le zone, con relativi esempi
  • Inglobata la parte del UNI TR 11694  inerente la progettazione, installazione, messa in servizio, verifica funzionale e l’esercizio dei sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione
  • Inglobata la parte del UNI TR 11607 inerente la progettazione, installazione, messa in servizio, verifica funzionale e l’esercizio degli avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio
  • Rivelatori di fumo e rivelatori di calore
  • Rivelatori multi sensore
  • Rivelatori lineari (resettabili e non resettabili) di calore
  • Elementi di connessione.
  • Verifica dei sistemi

Datacom Tecnologie di Firenze, azienda da sempre molto attenta al settore degli impianti antincendio e distributore delle migliori marche sul mercato, tramite i propri tecnici commerciali può fornire un sostegno ai propri clienti per capire meglio le novità introdotte dalla UNI 9795:2021. Si può contattare l’azienda alla mail info@datacomtecnologie.it, tramite il form del sito oppure chiamando il proprio commerciale di riferimento. Suggeriamo anche la lettura dell’articolo pubblicato da Insic.it che fornisce ulteriori dettagli.