Termocamere nel settore antincendio: un’opportunità da non sottovalutare

Quale futuro per le telecamere termiche con scopo di supporto ai sistemi antincendio? Con la modifiche del DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) attraverso il DM 12 aprile 2019, si assiste a una nuova apertura a questo settore con l’ipotesi di utilizzo di alternative progettuali: rientra in questo caso il cosiddetto impianto IRAI, il cui compito è quello di rivelare l’incendio e a segnalare tempestivamente l’allarme. Le termocamere hanno la possibilità di generare informazioni anche quando fumo e fiamme libere non sono presenti, questo grazie a una costante misurazione della temperatura delle superfici, così da capire quando ci sono anomalie. Un modo può essere quello di associare le telecamere termiche ai rilevatori presenti in commercio come quelli di calore e di fumo, che entrano in azione a incendio già innescato. Presentando le dovute carte progettuali, si potrebbe quindi certificare l’impianto come una soluzione alternativa contemplata dal Codice.

Questo tipo di soluzione trova vantaggi anche sul piano assicurativo. Una maggiore maggiore precocità e precisione di rilevazione fa sì che l’edificio di fatto abbia un grado di pericolosità minore e quindi il rischio si abbassa anche in termini di costi di una polizza. Inoltre, visto che la telecamera termica genera immagini, può assolvere anche a una funzione di sicurezza perimetrale a protezione di un edificio da intrusi, questo rende l’investimento maggiormente appetibile e conveniente.

Nell’epoca Covid le telecamere termiche sono salite alla ribalta per la loro capacità, in luoghi pubblici o soggetti ad assembramento, di misurare la temperatura corporea in modo veloce e senza contatto con la pelle. In realtà la loro prima applicazione viene dall’industria, dall’osservazione dei processi produttivi e in modo particolare dalla verifica delle eventuali anomalie durante un processo lavorativo oppure dei tempi corretti di manutenzione. L’approdo nel settore antincendio arriva dal codice di prevenzione incendi DM 3 agosto 2015, reso obbligatorio dal DM 12 aprile 2019, in cui si definiscono tre soluzioni progettuali che sono quelle conformi (senza quindi necessità di valutazioni tecniche ulteriori), alternative (in cui si deve dimostrare il raggiungimento di un livello standard) e in deroga, dove il parere del Comando Regionale dei vigili del fuoco diventa vincolante.

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