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È arrivata Wicam 220: la telecamera che c’è ma non si vede

Datacom Tecnologie di Firenze presenta un nuovo prodotto di videosorveglianza tra quelli distribuiti: è Wicam 220, la telecamera che si inserisce direttamente nell’impianto elettrico con modulo WiFi integrato. Compatibile con la maggior parte degli NVR grazie al protocollo Onvif, è facile da installare e permette di poter vedere i filmati in streaming anche su smartphone. Conta su una garanzia di 24 mesi dall’acquisto e si alimenta con una normale corrente a 220V.

Tutti i dettagli sono all’interno del seguente depliant. Per ogni informazione ulteriore, i nostri tecnici commerciali sono disponibili alla mail info@datacomtecnologie.it.

Wicam 220 viene messa in vendita da Datacom Tecnologie a un prezzo di lancio di 120 euro più IVA.

Monitoreal, il controllo perfetto per le tue telecamere di videosorveglianza

Datacom Tecnologie presenta Monitoreal, lo strumento che ti garantisce il perfetto controllo delle tue telecamere TVCC.

Monitoreal segue le tue telecamere di sicurezza e utilizza il rilevamento avanzato degli oggetti per distinguere i movimenti reali (come persone e veicoli) da falsi allarme (come ombre o luci vicine) che potrebbero inviare avvisi non necessari. Monitoreal ti consente di personalizzare la visuale in modo da poter vedere le cose che vuoi e ignorare ciò che non serve. A differenza di altri sistemi di sicurezza domestica, Monitoreal non si basa su cloud; i tuoi dati non sono crittografati perché non sono memorizzati, il che elimina il rischio che il tuo feed venga condiviso o violato.

Il rilevamento avanzato di Monitoreal ti consente di curare le notifiche specifiche per i tuoi interessi (ad esempio: “Avvisami se qualcuno rimane più di 10 minuti”) e condividerli con familiari, amici e vicini. Non è necessaria l’installazione di un’app. Gli avvisi possono essere inviati tramite SMS, e-mail o l’app di messaggistica preferita (WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, eccetera).

Chiedi informazioni ai nostri commerciali: info@datacomtecnologie.it.

CARATTERISTICHE

  • POTENTE: il modello base può monitorare continuamente fino a 4 videocamere in maniera simultanea.
  • INDIPENDENTE: a differenza dei concorrenti, Monitoreal mantiene i tuoi dati al di fuori del cloud.
  • ACCURATO: il rilevamento avanzato degli oggetti di Monitoreal utilizza più algoritmi per garantire una sorveglianza accurata dell’attività indipendentemente dall’ora del giorno o dalle condizioni meteo. AGGIORNABILE: Monitoreal migliora continuamente. I nostri regolari aggiornamenti software offrono nuove funzionalità e prestazioni potenziate.
  • ENERGETICAMENTE EFFICIENTE: a soli 5,7 watt, Monitoreal utilizza il 99% di energia in meno rispetto all’hardware tradizionale di elaborazione dei dati in tempo reale.

Detrazioni fiscali anche nel 2020 per la videosorveglianza: breve guida

Anche per il 2020 viene confermato a livello nazionale il bonus videosorveglianza che permette la detrazione del 50% sull’acquisto e l’installazione di questo tipo di sistemi di sicurezza. Rientra all’interno degli interventi agevolabili con il bonus ristrutturazioni.

In buona sostanza, chi fa lavori di installazione di tvcc entro il 31 dicembre di quest’anno può usufruire di questa agevolazione. Ai fini Irpef non possono essere detratti costi come accordi con società di vigilanza, mentre è ok per tutto ciò che riguarda lavori inerenti l’immobile.

Per ottenere la detrazione serve un pagamento tracciabile secondo i dettami dell’Agenzia delle Entrate, tramite bonifici ordinari o parlanti. Rientrano nel bonus gli interventi realizzati a partire dal primo gennaio 2019. La detrazione va ripartita in un totale di dieci quote annue tramite modello 730 o Modello Redditi. Il bonus, oltre che per la tvcc, interessa anche altri elementi come cancelli, grate, porte blindate, casseforti a muro e vetri antisfondamento. Le spese di perizia e di progettazione rientrano nel contesto delle detrazione come la messa in posa.

Per ottenere la detrazione, in dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell’immobile e quelle legati alla ristrutturazione, inoltre deve essere inviata una raccomandata all’Asl di competenza con una comunicazione dei lavori.

Questi i documenti richiesti: ricevuta del bonifico, fatture o le ricevute fiscali; domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito; ricevute di pagamento IMU qualora dovuta; delibera dell’assemblea circa l’approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali o dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile; concessioni, autorizzazioni, eccetera qualora obbligatorie, altrimenti dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Per ogni necessità, i tecnici commerciali di Datacom Tecnologie di Firenze sapranno darti ogni indicazione scrivendo una mail a info@datacomtecnologie.it, tenendo conto anche delle normative sulla privacy da rispettare, sfruttando il nuovo servizio Datacom Videosorveglianza.

TVCC e Privacy: le nuove linee guida da seguire dell’European Data Protection Board

Torniamo a parlare del Regolamento Europeo 679/2016 e lo facciamo tramite il provvedimento n. 3 di luglio 2019, emendato dall’European Data Protection Board (composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo), il quale chiarisce una serie di perplessità legate all’applicazione delle nuove norme sulla privacy nel campo della sicurezza. Da esso possiamo trarre una serie di linee guida da seguire che non hanno comunque valenza normativa.

Per quanto riguarda la biometria (rilevamento dei volti e intelligenza artificiale legata anche ai comportamenti) per l’EDPB servono garanzie di un corretto funzionamento, onde incappare in malfunzionamenti capaci, all’estremo, di creare discriminazioni. Ecco che quindi si punta l’attenzione sugli algoritmi di riconoscimento, spesso vincolati anche all’età e all’etnia del soggetto inquadrato dalle telecamere.

La videosorveglianza, secondo il gruppo di lavoro europeo, andrebbe utilizzata “cum grano salis”, vale a dire in quei contesti in cui non ci sono altre situazioni perseguibili e non per una scelta di comodità economica o tecnologica (vedi l’alta risoluzione delle immagini che possiamo ottenere oggi). Gli articoli 35 e 37 del GDPR, non a casa, prevedono che venga stilata una valutazione d’impatto sui diritti e sulle libertà degli interessati nell’ipotesi di monitoraggio sistematico di aree pubbliche, oltre che la nomina di un responsabile per la protezione dei dati che aumenti la tutela degli interessati.

E per le telecamere “finte”, ovvero quelle installate come mero deterrente? In quel caso il regolamento, secondo l’EDPB, non è applicabile, come del resto tutti i dispositivi che nascono con scopi diversi dal videocontrollo o dalla videoregistrazione. Il GDPR non è invece di riferimento per i sistemi di TVCC legati alla pubblica sicurezza, i quali invece devono seguire la Direttiva Europea 680/2016.

Altro tema è quello della “esclusione familiare”: se le immagini sono prodotte per un uso domestico senza alcuna diffusione esterna, allora siamo fuori dall’ambito del GDPR: diversamente sarebbe se quelle immagini, come quelle di una videosorveglianza, finissero sul web.

La legittimità di una ripresa è data, ai fini di videosorveglianza, qualora ci sia un legittimo interesse di tutelare un bene o delle persone, come i dipendenti di un’azienda, di un interesse pubblico, o comunque contesti in cui i presenti, se danno il loro consenso, sanno che certe immagini potranno essere pubblicate sul web o diffuse.

“Ai sensi dell’articolo 21, il responsabile del trattamento può procedere alla videosorveglianza dell’interessato solo se si tratta di un interesse legittimo, convincente e che prevalga sugli interessi, i diritti e le libertà dell’interessato…”: quando si parla di legittimo interesse significa che la necessità riscontrata sia effettiva. Per esempio, un’attività commerciale può necessitare di TVCC in maniera effettiva a seconda della tipologia (esempio una oreficeria) o del contesto in cui si trova.

Molte altre spiegazioni possono essere fornite dai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie all’indirizzo info@datacomtecnologie.it.

Videosorveglianza e accesso ai filmati: le modalità per sporgere reclamo

Come sporgere reclamo per mancato accesso a filmati di videosorveglianza?

Come sporgere reclamo per mancato accesso a filmati di videosorveglianza? Se dopo 90 giorni infatti non si ottengono risposte relativamente al diritto di accesso ai dati acquisiti mediante un impianto di videosorveglianza, è possibile rivalersi sul responsabile trattamento dei dati con una propria istanza (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c, della legge n. 675/1996).

Questa disciplina è normata da anni dal Garante della Privacy, chiamato a trovare una mediazione tra sicurezza e dati personali. Già nel 2000 sono state buttate già delle linee guida, poi il Provvedimento del 29 aprile 2004 ha fatto sì che si arrivasse a informare le persone presenti in un’area sorvegliata, attraverso i cartelli che tutti conosciamo (articolo 13, comma 3 del Codice). Questi devono essere disposti in più copie a seconda della vastità dell’area videosorvegliata e degli impianti presenti. Inoltre devono essere ben chiare le finalità a cui sono destinate le riprese.

Qui sotto è disponibile un modulo utilizzabile per la richiesta di reclamo per l’accesso ai dati (tratto da moduli.it).

La Corte Europea dice sì alle telecamere nascoste nei luoghi di lavori: ma solo in casi specifici

La Grande Camera della Corte Europea di Strasburgo ha dato una sua risposta in merito alla liceità dell’installazione di telecamere di videosorveglianza nascoste in luoghi di lavoro, all’insaputa dei dipendenti stessi. Questo può essere fatto se il sospetto di gravi irregolarità sul posto di lavoro è così elevato da giustificare una mancata informazione ai lavoratori: lo stabilisce una sentenza datata 17 ottobre 2019. Il riferimento era a un caso accaduto in Spagna, nello specifico in una catena di supermercati. Il titolare sospettava di ammanchi nei magazzini, essendoci state forti perdite nei bilanci. I giudici, i quali dovevano pronunciarsi sul ricorso sollevato da cinque cassieri, hanno valutato che essendo stato breve il periodo, solo dieci giorni, che le telecamere erano solo alle casse e visti i motivi, hanno dichiarato che non ci sarebbero stati altri mezzi per poter scoprire l’autore delle sparizioni. Il provvedimento del titolare dunque non era in contrasto con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo né del diritto alla privacy dei dipendenti.

Dunque il provvedimento viene accolto positivamente ma seguendo un principio di proporzionalità rispetto all’entità del problema e alle possibili modalità di risoluzione.

Videosorveglianza, una panoramica sulle nuove linee guida europee

Le nuove linee guida europee sulla videosorveglianza: sono state adottate dal comitato europeo per la protezione dei dati per mettere chiarezza su come il regolamento UE 2016/679 viene applicato al trattamento dei dati personali nelle circostanze in cui vengono utilizzati dei dispositivi video.

Le “Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices” riguardano i sistemi video tradizionali e intelligenti, per i quali le norme interessano soprattutto il trattamento di particolari categorie di dati. Vengono approfondite una serie di tematiche specifiche come la divulgazione di filmati a terzi, la liceità del trattamento e l’applicabilità dei criteri di esclusione relativi ai trattamenti in ambito domestico.

Nelle linee guida si parla di informativa a più livelli, combinando più metodi. Nella videosorveglianza per esempio può essere utilizzato un cartello per le comunicazioni più importanti (primo livello) e altri mezzi per comunicare altri obblighi in un secondo livello (Linee guida Capitolo 7, § 109). Il primo livello prevede per esempio la facilitazione del messaggio attraverso un’icona subito riconoscibile, per poi spiegare tutte le informazioni necessarie per spiegare in modo sintetico il trattamento dei dati svolto dal gestore dell’impianto (articolo 12 GDPR, Capitolo 7.1, § 110). L’informativa deve riportare, oltre ai dati del titolare del trattamento e le finalità del sistema di tvcc, anche gli estremi del data protection officer qualora fosse stato designato. Il secondo livello può essere rappresentato dall’utilizzo di un qr code, capace di rimandare a una pagina web con tutti i dettagli dell’informativa.

Le informazioni da fornire a una persona che si trova in una zona videosorvegliata devono essere collocati a una distanza tale che chi entra nel perimetro sia subito informato di quello che sta accadendo e posizionate ad altezza uomo (WP 89, p.22). Questo significa che una persona in teoria, una volta di fronte al cartello, deve avere un’idea dell’area inquadrata in modo tale da decidere se evitarla o entrare mantenendo un comportamento idoneo (Capitolo 7.1, § 111). Il gestore dell’impianto in ogni caso non è tenuto a specificare l’ubicazione degli apparati di videosorveglianza (WP 89, p.22).

Per spiegare meglio, ecco qui sotto un articolo uscito su SecSolution che affronta la questione nel dettaglio, a cura di Marco Soffientini (esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; docente Ethos Academy).

GDPR e videosorveglianza: le norme da seguire

Spesso si sente parlare di GDPR, ma nello specifico cosa è?

Il General Data Protection Regulation, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e divenuto operativo a partire dal 25 maggio 2018, si occupa di trattamento dei dati personali e di privacy. Nonostante non si occupi solo di videosorveglianza ma in realtà abbracci un po’ tutto l’ambito della privacy, il contenuto del GDPR entra nella legge italiana accompagnandosi al Provvedimento del Garante della Privacy del 2010. Quest’ultimo si focalizza sugli aspetti dell’inquadratura, ovvero della scena che l’apparecchio descrive, e dell’informazione tramite gli appositi cartelli. L’inquadratura deve riguardare il solo bene difeso e non andare oltre, per esempio in aree pubbliche. Il cartello invece rappresenta di fatto una informativa breve sulla privacy e deve essere visibile in ogni condizione di luminosità: deve contenere i nomi dei titolari e dei responsabili del trattamento delle immagini, che possono non essere la stessa persona fisica o giuridica. Il dipendente autorizzato a visionare le immagini deve farlo tramite una nomina apposita e una formazione relativa.

Le riprese posso essere conservate per 24 ore, estendibili a 48 ore. Solo le banche possono avere registrazioni che vanno indietro di sette giorni. Il prolungamento si può chiedere ed è a discrezione del Garante della Privacy.

Il GDPR parla al suo interno di “telecamere intelligenti”: trattasi di dispositivi evoluti con Intelligenza Artificiale a bordo. Questi riescono ad analizzare, rilevare e identificare caratteristiche fisiche e comportamenti dei soggetti ripresi tramite, per esempio, il riconoscimento facciale, dei suoni e dei rumori. Per il riconoscimento facciale serve una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (D.P.I.A.- Data Protection Impact Assessment), ai sensi dell’articolo 35 del GDPR, da eseguire prima che venga attivato un impianto “intelligente” di TVCC. Si tratta di un documento di valutazione preventiva dei rischi derivanti dal trattamento dei dati che si intende effettuare come la violazione della privacy. Valutati i rischi, il titolare del trattamento, assistito dal responsabile che visiona e gestisce le immagini, deve poter individuare concrete misure tecnico-organizzative atte a ridurre, o ad annullare del tutto, certi rischi che, se elevati, devono essere sottoposti al Garante.

Nei luoghi di lavoro

Il Jobs Act (o meglio, l’articolo 23 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 151) ha aggiornato le disposizioni della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. Oggi lo Statuto dei Lavoratori consente l’utilizzo di dispositivi per il controllo a distanza dei lavoratori in via esclusiva per “esigenze organizzativo-produttive, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”, quindi non per controllare il lavoro e i comportamenti dei dipendenti. Se non c’è accordo con i sindacati o il sindacato non è presente in azienda, va richiesta esplicitamente un’autorizzazione all’installazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il GDPR obbliga i datori di lavoro a informare i dipendenti sulla presenza di impianti di TVCC in azienda, attivi o meno, e sul trattamento dei dati. I lavoratori dovranno sapere chi gestisce le immagini riprese e solo le forze dell’ordine, in più alle persone designate, potranno visionare certe immagini. Le telecamere devono inquadrare punti sensibili alla vita aziendale e alla produzione, per esempio non possono andare in locali accessori come gli spogliatoi. Non rispettare certi parametri può portare a vertenze sindacali e, nei casi peggiori, a denunce penali.

Nei condomini

La differenza sta nelle aree che si vogliono controllare, se comuni o private. Nel primo caso, i condòmini devono decidere a maggioranza di voti e le aree interessate da TVCC devono essere spazi frequentati da tutti. Sta all’amministratore di condominio contattare le imprese fornitrici degli impianti e mettere il cartello “Area Videosorvegliata” (articolo 1122-ter del codice civile). In privato non deve violare il Codice della Privacy, quindi inquadrare soltanto proprie pertinenze.

Nei negozi

In questo caso valgono tutte le regole imposte dal Garante della Privacy del 2010 più quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, se ci sono dipendenti. La circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha intanto introdotto la possibilità di inquadrare direttamente i lavoratori, senza oscurane il volto: questo per far sì, per esempio, di sorvegliare le casse in uscita. Ovviamente il permesso viene concesso se la situazione viene ritenuta idonea.

Nelle abitazioni private

Chi mette a casa un impianto di TVCC non deve mettere obbligatoriamente il cartello di segnalazione. Il parere n. drep/ac/113990 del 7 marzo 2017 del Garante della Privacy mostra dunque l’assenza di limiti anche nella conservazione dei filmati, salvo che gli impianti di ripresa non invadano lo spazio altrui e che si rispetti il diritto alla privacy di ognuno.

Nel caso delle ville o grandi residenze la ripresa può allargare il suo sguardo purché non si inquadrino i volti delle persone che passano. Per i videocitofoni, l’importante è non utilizzare le immagini video per altri scopi che non siano di sicurezza personale.

Il reato di “interferenza illecita nella vita privata” prevede una reclusione da sei mesi a quattro anni e il rischio di dover pagare un risarcimento morale nei confronti di colui che è stato ripreso illecitamente dalle telecamere.

Colf, badanti e babysitter

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 1004/2017, spiega che “Il rapporto di lavoro domestico è sottratto alla tutela dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) poiché, in questo caso, il datore di lavoro è un soggetto privato, non organizzato in forma di impresa”. I collaboratori domestici devono essere informati e, se non danno il loro consenso, non possono essere ripresi. Le immagini in ogni caso devono servire per la sicurezza della casa e non per controllare il personale.

Datacom Videosorveglianza

Il nuovo prodotto web Datacom Videosorveglianza consente di gestire tutte le varie pratiche richieste dalla legge in una sola piattaforma: vai su http://www.datacomtecnologiegdpr.it/ per saperne di più oppure contatta i nostri uffici a info@datacomtecnologie.it.

Impianti di TVCC: ecco le “basi” normative dell’installatore

Quali sono i passi da seguire per realizzare un impianto di videosorveglianza perfettamente in regola? Sebbene al giorno d’oggi, dopo l’entrata in vigore del GDPR, ci si concentri in modo particolare sugli aspetti legati alla privacy, rimane centrale la questione tecnica per cui il sistema TVCC deve seguire determinate normative. Vale la pena ricordare che la CEI 50132-7 non è più in vigore dal 2014 ed è stata sostituita dalle “Guide Applicazione” della CEI EN 62676-4. È questa norma che fornisce i criteri legati alla vita dell’impianto: dall’installazione fino alla mezza in servizio, tenendo conto sia della progettazione precedente che della successiva manutenzione. La dichiarazione di conformità dell’impianto, per la legge italiana, resta sempre un obbligo. Tutta la parte invece legata alle prescrizioni di sistema connesse ai vari elementi integranti sono invece normati dalla CEI EN 62676-1-1. Queste sigle possono sembrare incomprensibili o ridondanti nell’essere citate, ma il buon installatore ha solo vantaggi nel conoscere questa materia, uno su tutti la propria tutela in ogni momento della realizzazione di un impianto di TVCC.

Tornando alla normativa EN 62676-4, è bene considerare la sua valenza in tema di analisi del rischio, quindi dei vari aspetti legati a ciò che si progetta: il valore dei beni interessati dal sistema, il costo della loro perdita, la pericolosità dei locali e la loro ubicazione, il tasso di criminalità, la conoscenza degli episodi delittuosi precedenti. Terminata la redazione della parte sui rischi, viene poi la dichiarazione definita come “Requisito Operativo”, nella quale l’installatore è tenuto a spiegare le necessità di posizionamento di telecamere, gli obiettivi fissati, quasi sono le aree inquadrate anche per rispondere alle necessità di riservatezza altrui. Una documentazione finale richiede poi una definizione dettagliata dell’intervento del professionista fino alla messa in servizio e alle azioni manutentive.

La già citata norma EN 62676-1-1 si riferisce invece alla parte funzionale dell’impianto e alle proprie prestazioni. Ci sono quattro sezioni all’interno della CEI con altrettanti livelli che descrivono il grado di sicurezza. Le sezioni, nel dettaglio sono la valutazione della classe ambientale e del livello di sicurezza, la definizione di quest’ultimo e la rappresentazione dei sistemi di videosorveglianza. Infine, il buon installatore deve tenere conto dei blocchi funzionali dell’ambiente video, della gestione e della sicurezza del sistema. Ciò è utile allo scopo di descrivere le prescrizioni di sistema in riferimento ai componenti di un sistema di videosorveglianza.

Per qualunque altro consiglio, i tecnici della Datacom Tecnologie di Firenze sono a tua disposizione, cliccando qui.

Telecamere negli asili e negli ospizi, stanziate le risorse

Disciplinati i fondi statali da destinare alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza a tutela delle persone fragili, da installare nelle case di riposo, nei centri per disabili, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. A farlo è l’articolo 5 septies del Testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

L’intero testo legislativo è disponibile cliccando qui.