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PNRR: opportunità per gli installatori in ambito scolastico

Buone notizie per gli installatori che lavorano con la Pubblica Amministrazione. Grazie alla nuova disposizione inserita bozza del Decreto Legge PNRR 3, licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 febbraio e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà permesso l’affidamento diretto dei progetti di importo inferiore a 215mila euro per quanto concerne gli edifici scolastici.

Soggetti attuatori, stazioni appaltanti (se diverse dai soggetti attuatori), centrali di committenza e contraenti generali avranno quindi in questo caso i poteri speciali che sono già attribuiti, per esempio ai sindaci e ai presidenti di provincie e città metropolitane fino al 2026 (articolo 7-ter del Dl 22 del 2020). Derogando al Codice degli Appalti, questi potranno affidare i progetti per le scuole secondo il criterio del prezzo più basso.

Il Decreto Legge inoltre apre alla possibilità di ricorso all’appalto integrato per quanto riguarda il maxi concorso, recentemente concluso, per le oltre 200 scuole innovative, modificando il Dl 152/2021. Soltanto quando gli enti locali decidono di non ricorrere all’appalto integrato, possono affidare ai vincitori i successivi gradi di progettazione, ovviamente se questi sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Le nuove norme approvate dal Governo permettono agli amministratori locali con poteri speciali di potersi avvalere di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, oppure di società da esse controllate per contributi che non superino il 3 per cento dell’importo del quadro economico della scuola da realizzare o ristrutturare.

Rispetto al Codice degli Appalti, i super commissari possono derogare i termini relarivi alla stiplual del contratto, computati a partire dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione (comma 8, art. 32). Sono previste deroghe riguardo alla programmazione dei lavori pubblici, compreso il programma triennale, e le procedure di approvazione dei progetti (articoli 21 e 27 del Codice). Si deroga anche al comma 9 dell’articolo 32, per cui decade il divieto di stipulare il contratto prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione relativa al provvedimento di aggiudicazione.

Il PNRR rappresenta una grande opportunità per chi lavora nel campo dell’edilizia, dell’innovazione tecnologica e nell’impiantistica. Sono previsti investimenti per 4,6 miliardi relativi alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell’infanzi, a cui si aggiungono 300 milioni per palestre e ambienti dedicati allo sport, 3,9 miliardi per la messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, oltre a 1,2 miliardi dedicati alla riqualificazione energetica e alla sostituzione di edifici scolastici, ambito quest’ultimo che riguarda le 200 scuole innovative del Decreto Legge.

Dall’8 al 10 marzo 2023, in occasione di Fiera Didacta Italia alla Fortezza da Basso di Firenze, sono previsti eventi di approfondimento nell’ambito di SmartBuilding.edu. Info sulle novità e le opportunità possono essere colte anche dialogando con i tecnici commerciali di Datacom Tecnologie alla mail info@datacomtecnologie.it.

Telecamere a scuola: come si deve comportare un dirigente

Parola d’ordine: chiarezza e informazione. È attorno a questi due concetti che ruota la possibilità per una scuola di poter installare dei sistemi di videosorveglianza. Approfondendo un argomento trattato recentemente, Datacom Tecnologie vuole fornire alcune indicazioni relative alle modalità con cui un istituto d’istruzione può procedere a inserire al proprio interno uno strumento importante per la sicurezza restando comunque in linea con il Regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali (ex art. 5 GDPR) e le Linee Guida n. 3/2019 dei Garanti europei sul “trattamento dei dati personali mediante dispositivi video”, oltre alle normative legati ai luoghi di lavoro, come la scuola di fatto è (ex art. 4, L. n. 300/1970), in accordo con i sindacati e con l’Ispettorato, come avevamo scritto nell’articolo precedente.

Il dirigente scolastico, se decide di installare delle telecamere, è chiamato a svolgere una campagna di informazione e dimostrare che tutte le misure idonee sono state adottate in materia di raccolta delle immagini, registrazione, conservazione, l’eventuale trasmissione e gli utilizzi. C’è un tema importante che è appunto quello della gestione di questi materiali altamente sensibili, in un quadro di normative della privacy altamente restrittivo, tra l’altro in contesti dove la maggior parte delle persone presenti sono minorenni.

Ecco quindi che entra in gioco l’ex articolo 13 del GDPR il quale chiede che il titolare dell’impianto di registrazione fornisca a chi accede in un’area videosorvegliata tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali. Ciò si può fare o con un cartello a norma (e su questo di può aiutare Datacom Videosorveglianza) in cui si dà notizia dell’informativa sulla privacy prima di accedere al perimetro controllato dalle telecamere. Nel cartello, seguendo le considerazioni dell’Autorità Garante nazionale presenti nel Provvedimento dell’8 Aprile 2010, devono essere presenti indicazioni sul titolare del trattamento dei dati, la finalità delle riprese, ma non necessariamente la posizione delle telecamere: l’importante è che sia chiaro il raggio di azioni in modo tale che una persona possa essere libera di non accedere per non essere filmata oppure adeguare il proprio comportamento. Devono invece essere presenti riferimenti sull’articolo 13 del Regolamento: non importa che venga riportato integralmente, può bastare un QR Code o un link al web oppure un’affissione in una bacheca. I cartello deve essere ben visibile, di dimensioni accettabili, collocato in maniera ottimale (“all’altezza degli occhi”): su questo si sono raccomandati sia l’Autorità Garante nazionale quanto i Garanti europei.

Le informative utilizzabili possono essere classificate in due tipi. Quella di primo livello riguarda un cartello semplificato in cui si inseriscono le informazioni di cui abbiamo detto adesso, comprese quindi le identità del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati. Un cartello di secondo livello, invece, specifica per esteso tutte le informazioni richieste dall’ex art. 13 del GDPR, vale a dire titolare e/o RPD, base giuridica, finalità del trattamento, oggetto del

trattamento, modalità di trattamento, periodo di conservazione dei dati e diritti degli interessati. In questo caso si raccomanda di scrivere il cartello in un linguaggio chiaro, fare in modo che questo sia accessibile con una congrua pubblicazione in bacheca e sul sito della scuola.

Infine, una scuola per gestire a regola d’arte l’installazione di telecamere, dovrebbe deliberare tramite il proprio Consiglio d’Istituto un Regolamento sull’utilizzo della Videosorveglianza, all’interno del quale trovino luogo le formule individuate per il trattamento dei dati personali e delle immagini oggetto delle riprese, in linea con il Regolamento UE n. 2016/679, con i Provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali e il WP29 (Working Party 29 dell’European Data Protection Board).

Videosorverglianza nelle scuole: come fare?

Qual è la procedura per installare un sistema di videosorveglianza (TVCC) nelle scuole? L’argomento è complesso e qui proveremo – dopo aver tracciato le principali norme di riferimento da osservare in fase di progettazione di un sistema di videosorveglianza – a spiegare cosa deve concretamente fare un dirigente scolastico che, nella qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti che si impongono nella prassi corrente per l’installazione e l’utilizzazione dell’impianto in questione. Come è stato in precedenza osservato, i sistemi audiovisivi, per la loro peculiare pervasività, possono impattare sulla privacy di ciascuno, sicché il Titolare del Trattamento deve dimostrare di avere adottato tutte le misure tecniche ed organizzative più adeguate, sotto il profi lo della protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (principio di accountability) ed a tutela della dignità e della riservatezza dei propri dipendenti. L’art. 5, par. 2 del Regolamento indirizza l’attività del dirigente, al quale spetta comprovare la conformità delle attività di trattamento con il Regolamento stesso e l’efficacia delle misure idonee adottate, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il diritto del lavoro

Il dirigente deve tenere conto che – essendo l’istituto che dirige un luogo di lavoro a tutti gli effetti – la realizzazione dell’impianto deve essere compatibile con le norme contenute nella L. n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, che rappresenta la disciplina più importante a tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Nel dettaglio l’art. 4, così come modificato dal Jobs Act, evidenzia che gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo per “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. Nessun impedimento dunque per il dirigente scolastico che voglia mettere in sicurezza l’Istituto ed i beni della Scuola dal rischio di furti o di eventuali episodi vandalici, a condizione che vengano tuttavia osservate alcune specifiche ed imprescindibili finalità connesse alle esigenze organizzative e produttive, alla sicurezza del lavoro ed infine alla tutela del patrimonio scolastico. Sono soltanto queste la ragioni che consentono di installare un impianto del genere, come sottolineato dalla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, n. 5 del 19 Febbraio 2018.

La procedura

Prima di procedere alla fattiva realizzazione del progetto di videosorveglianza, il dirigente scolastico dovrà essere debitamente autorizzato dagli organi competenti, attivando le procedure concertative. In primo luogo, occorrerà ottenere il buon esito dell’accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali in essere all’istituto, precisando nel relativo verbale che trattasi di un impianto esclusivamente predisposto per ragioni di sicurezza all’interno ed all’esterno da eventuali atti illeciti ed a tutela del patrimonio scolastico da eventuali episodi di furti e vandalismo, restando esclusa ogni altra finalità di controllo diretto e a distanza dell’attività dei lavoratori, nello svolgimento della loro prestazione, in ossequio al dettato normativo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Inoltre dovrà essere specificato che le riprese sono esclusivamente circoscritte alle sole aree indicate nella planimetria allegata dalla ditta installatrice, garantendo la privacy e la riservatezza di studente e personale scolastico, con esclusione dalle riprese dei luoghi di lavoro del personale e dei servizi igienici e con attivazione degli impianti soltanto negli orari di chiusura dell’Istituto. Inoltre è necessario ribadire che le attività di trattamento relative alla registrazione, alla conservazione ed all’utilizzo dei dati avverranno nel rispetto di quanto stabilito dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e in ossequio alle linee guida sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (vedi European Data Protection Board n. 3/2019).

Il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro

Nell’ipotesi in cui non si dovesse raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori prescrive che, in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di videosorveglianza possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, rilasciata a seguito di istruttoria (di competenza del dirigente scolastico, che dovrà indicare le specifiche finalità per le quali si richiede la singola autorizzazione da parte dell’Ufficio ispettivo). Una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, il dirigente dovrà rendere note tutte le aree sottoposte a videosorveglianza, con adeguata segnalazione e predisposizione di informative specifiche, comprensibili ma dettagliate, nel rispetto di quanto stabilito dal menzionato art. 4 e dalle vigenti disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.