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Telecamere nei negozi senza accordi siglati, si rischia grosso: case history con multa da 50mila euro

Non seguire le norme dedicate alla privacy nel settore della videosorveglianza può costare caro. Datacom Tecnologie, che da anni offre la propria consulenza affinché non ci siano sorprese nell’installazione e dell’utilizzo di impianti di TVCC, oggi illustra un caso che recentemente ha interessato una nota catena di negozi di abbigliamento, la quale ha ricevuto una sanzione da 50mila euro, comminata dal Garante della Privacy.

Secondo quanto emerso, infatti le telecamere erano state installate senza un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. La violazione del Regolamento europeo, del Codice privacy e dello Statuto dei lavoratori ha portato all’emissione dell’ingente multa, legata al grande numero di negozi coinvolti e il personale interessato, che si aggira attorno alle 500 unità. L’azienda ha spiegato di avere agito in questo modo per tutelarsi dai furti, garantire la sicurezza dei dipendenti e controllare gli accessi. Le telecamere erano presenti nelle aree riservate ai lavoratori e ai fornitori, sempre accese e con immagini conservate per 24 ore.

Per evitare di sbagliare e seguire tutte le regole, evitando quindi spiacevoli sorprese, scopri la soluzione Datacom Videosorveglianza su www.datacomtecnologiegdpr.it o scrivi ai tecnici commerciali tramite la mail info@datacomtecnologie.it e il form Contatti.

Oltre il 90% delle telecamere “fuorilegge” secondo Federprivacy: come metterle in regola?

Tantissimi impianti di videosorveglianza in Italia sarebbero ancora fuori regola e a rischio sanzioni. Lo spiega una recente ricerca che Federprivacy, in collaborazione con Ethos Academy, ha messo in atto dimostrando come oltre il 90% dei sistemi debba gioco forza adeguarsi. Tra le violazioni troviamo quella dell’articolo 13 Regolamento (Ue) 2016/679 in tema di informativa sulla privacy e la questione della segnaletica. Lo studio rivela come nel 38% dei casi gli impianti di TVCC siano sprovvisti di cartelli e nel 54% dei casi in cui questi sono compilati ci sono errori per quanto riguarda i riferimenti normativi, spesso obsoleti.

Altro motivo sanzionatorio è legato al mancato rispetto delle norme in tema di controllo a distanza negli ambienti di lavoro (art.4 L. N.300/1970), come per esempio quando una telecamera inquadra oltre il raggio di azione consentito. Spesso i titolari del trattamento dei dati non sono consci delle sanzioni previste dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati, ma è anche vero come gli installatori non siano sempre aggiornati sulle normative da applicare oppure sottovalutano i rischi.

In merito alla questione dell’angolo di visuale, il Garante per la Privacy con il Provv. N. 20 del 27 Gennaio 2022 si è espresso con un’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di un circolo culturale il quale aveva puntato alcune telecamere verso la stazione dei carabinieri situata nelle vicinanze. In tale caso, per fare un esempio, non erano presenti nemmeno i cartelli informativi obbligatori. In tale caso, le violezioni hanno interessato l’articolo 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’articolo 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento (angolo di visuale non circoscritto all’area del Circolo) e l’articolo 13 del Regolamento (assenza dell’informativa). Fondamentale è il fatto per cui chi passa davanti a una telecamera di videosorveglianza sappia che può essere ripreso e il modo lecito per farlo è applicare deicartelli che seguano le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, tenuto conto delle Linee Guida n.3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. La telecamera non deve inquadrare oltre la proprietà di propria pertinenza, quindi si deve procedere oscurando l’angolo di inquadratura (riferimento Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 27).

Se si inquadra al di fuori del consentito, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di un’ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689).

Passando invece alla parte relativa alla violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, si ricorda come sia necessario attivare un accordo sindacale oppure avere il nulla osta dell’Ispettorato del Lavoro per applicare telecamere in azienda allo scopo di controllare le attività da remoto. «La mancanza di questi permessi, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro», spiega la Corte di Cassazione, con la sentenza 4331/2014, quindi il solo consenso informato dei dipendenti non è sufficiente, anche quando tutti sono d’accordo. Questo concetto trova conferma nell’orientamento di Cass., pen, sez. III, 08 maggio 2017 n. 22148, che ha ribaltato un precedente orientamento espresso da Cass. pen. Sez. III, 17 aprile 2012, n.22611, per cui il rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori viene prima di tutto. Riferimenti sulla non validità del solo accordo con i dipendenti sono presenti anche in Cass., pen, sez. III, 17 Dicembre 2019 n. 50919. Infine, secondo Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2020,. N.1733, il consenso del lavoratore all’installazione di telecamere potrebbe anche essere condizionato dal fatto che tale richiesta sia vincolante con il fatto di poter entrare in una determinata azienda. «Dato lo squilibrio di potere tra datori di lavoro e dipendenti – dicono le linee guida n.3/2019 dell’EDPB – nella maggior parte dei casi i datori di lavoro non dovrebbero invocare il consenso nel trattare i dati personali, in quanto è improbabile che quest’ultimo venga fornito liberamente. In tale contesto si dovrebbe tener conto delle linee guida sul consenso».

Installatori e clienti possono trovare un valido aiuto nell’aggiornare la privacy e restare lontani dal rischio sanzionatorio rivolgendosi alla soluzione Datacom Videosorveglianza che fornisce assistrnza nella compilazione dei documenti, cartelli compresi. Per info: www.datacomtecnologiegdpr.it, oppure scrivi ai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie alla mail info@datacomtecnologie.it.

Videosorveglianza e conservazione delle immagini: come comportarsi?

Un quesito molto importante: quanto si possono conservare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza? Le immagini delle persone fisiche raccolte tramite un sistema di videosorveglianza non possono essere mantenute per un periodo non stabilito, cioè finché c’è spazio nei dischi di registrazione, ma occorre fissare un termine di conservazione, oltre il quale andranno eliminate. Ma qual è il termine di conservazione? E chi lo stabilisce?

QUANDO LA LEGGE INDIVIDUA UN TERMINE

Proviamo a fare un esempio: nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”; andando nel concreto sono speciali esigenze eventuali specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso. Chiaramente nei casi in cui il tempo è  fissato da una norma le difficoltà di cui prima non sussistono: basta fare riferimento a  quanto stabilito dal legislatore per il termine di registrazione. 

QUANDO LA LEGGE NON INDIVIDUA UN TERMINE

Se la legge non corre in soccorso, il tempo di conservazione deve essere definito direttamente dal titolare del trattamento tenendo conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Spetta, cioè, a chi decide di mettere e utilizzare il sistema di videosorveglianza individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenendo conto dei principi generali stabiliti dalla normativa di settore e, in particolare, i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione, in base ai quali i dati personali devono essere trattati e conservati nei limiti di quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono acquisiti. Ma come, nel concreto? Come si legge nel pronunciamento del Comitato europeo per la protezione dei dati nelle sue linee guida del 3/2019 e  come è indicato anche nelle Faq sulla videosorveglianza del Garante della privacy, se la TVCC è utilizzata, ad esempio, a protezione del patrimonio per rilevare atti vandalici, i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni, arco di tempo che di solito basta per raggiungere l’obiettivo che sta dietro la registrazione. Questo non vuol dire però che non sia possibile superare il limite di 24 o 48 ore. È possibile, infatti, per il titolare, inserire un termine di conservazione che vada oltre rispetto a quello di pochi giorni, ma solo dopo aver proceduto a una specifica e documentata valutazione che fornisca le pezze d’appoggio per giustificare le esigenze a fronte delle quali intenda, ad esempio, conservare le immagini per 7 giorni o più. Così, per le stesse finalità di tutela del patrimonio, è vero che normalmente il tempo di conservazione dovrebbe essere di 24 ore, ma la chiusura nei fine settimana o il contesto in cui il sistema viene installato potrebbero giustificare un periodo di conservazione più lungo.

CAPITOLO LUOGHI DI LAVORO

Qui interviene l’art.4 dello Statuto dei Lavoratori, che stabilisce che  prima di installare sistemi di videosorveglianza che possono riprendere i lavoratori, il datore di lavoro deve sottoscrivere apposito accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, deve fare riferimento all’Ispettorato del Lavoro a cui deve richiedere specifica autorizzazione. Questo vuol dire che – anche in assenza di norme di legge che definiscano il tempo di conservazione, col titolare che può fissare un termine –  non si può prescindere da quanto stabilito nell’accordo sindacale o nel provvedimento dell’Ispettorato del lavoro (che se ad esempio autorizza un tempo di conservazione di 2 giorni ha un valore preponderante rispetto alla decisione del datore di tenere le immagini per più tempo).

RIASSUMENDO

Qui facciamo riferimento al Garante della Privacy, nella sezione FAQ. Citiamo testualmente: “In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato”.

Per ogni tua domanda che riguarda i sistemi TVCC, i nostri tecnici di Datacom sono a disposizione. 

L’accesso motivato alle riprese di videosorveglianza è consentito: ecco perché

Uno dei temi che è particolarmente sentito in merito all’utilizzo della pubblica videosorveglianza è se le immagini riprese da uno degli impianti gestiti dal Comune e le rispettive polizie locali possano essere richieste dal cittadino qualora ne avesse bisogno. L’esempio più concreto è quello degli incidenti stradali: infatti se per esempio si subisce un tamponamento piuttosto che un danno dovuto a un’infrazione altrui, l’automobilista può logicamente pensare di poter accedere a questo tipo di servizio per meglio interfacciarsi con la compagnia assicurativa, per dimostrare il reale svolgimento dei fatti.

La Pubblica Amministrazione ha il limite per cui le immagini di videosorveglianza non possono essere conservate oltre i sette giorni dall’inizio della registrazione. Per cui arrivare tardi potrebbe voler dire non riuscire più a entrarne in possesso, salvo che le forze dell’ordine non si siano mosse a loro volta per effettuare i loro rilievi. In linea di principio, le riprese, pubbliche o private che siano, possono essere accessibili a chiunque abbia un giustificato motivo per farne uso. Il regolamento UE 679/2019, infatti, garantisce all’articolo 15 il diritto di accesso. È il titolare del trattamento dei dati personali dell’impianto a dover prodigarsi alla conservazione dei video dalla rimozione automatica prevista dalla legge e fornire alla persona interessata un riscontro che non superi i trenta giorni dalla richiesta, eccezion fatta per i casi di differimento del termine.

Non sussistono quindi ragioni di riservatezza particolare qualora le immagini siano focalizzate su luoghi pubblici o comunque scenari allargati quali per esempio possono essere gli spazi condominiali. Su questo la giurisprudenza si è espressa superando un’iniziale perplessità da parte del Garante per la protezione dei dati personali, il quale poneva una serie di restrizioni non solo sui tempi di conservazione delle riprese ma anche sull’accesso alle stesse. La legge 241/1990, all’articolo 24, precisa come il portatore di un interesse legittima debba avere accesso gli atti di una Pubblica Amministrazione. Quindi fa fede la normativa dello Stato e su questo argomento, vista la gerarchia, nessun regolamento comunale può andare a interferire con questo impianto normativo.

Datacom Tecnologie di Firenze, con il proprio team di esperti, può comunque essere di aiuto ai propri clienti per chiarire dubbi o perplessità di questo genere, scrivendo alla mail info@datacomtecnologie.it o tramite il form Contatti.

Privacy, informative sempre aggiornate anche nelle aule universitarie. Come evitare multe salate

Il Garante per la protezione dei dati personali ha specificato come in una sede universitaria sia necessario apporre in maniera chiara e aggiornata le informative per la privacy nel caso in cui si installino telecamere nelle aule per le lezioni. Questo deve essere fatto in accordo con le rappresentanze sindacali, altrimenti potrebbero scattare importanti sanzioni pecuniarie a fronte di un banalissimo reclamo.

La precisazione, che si può leggere cliccando qui o nel player in fondo a questo articolo, arriva in seguito alla sanzione di 10mila euro comminata all’Università Federico II di Napoli poiché erano state installate telecamere senza che venissero presi gli accorgimenti prima descritti. La questione è stata sollevata da un dipendente dell’istituto di fisica nucleare che si è rivolto direttamente all’Authority.

L’ordinanza del Garante riporta come le rappresentanze sindacali non erano state interpellate come previsto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, numero 300, e i cartelli non erano conformi all’articolo 13 del Regolamento europeo: mancavano infatti tutti i dati legati al titolare del trattamento.

Per evitare situazioni di questo tipo, Datacom Tecnologie di Firenze offre tutto il proprio aiuto affinché le regole vengano rispettate e l’impianto di videosorveglianza funzioni in un contesto in cui è legittimato. Per questo, ricordiamo il prodotto Datacom Videosorveglianza nato proprio per aiutare a ottemperare al meglio possibile alle necessità imposte dal GDPR. Per ogni necessità, contatta i nostri tecnici commerciali all’indirizzo info@datacomtecnologie.it oppure tramite il form di contatto del nostro sito, cliccando qui.

Conservazione di immagini di videosorveglianza? Se è prolungata va giustificata

“Salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone”. Lo si legge nella pagina delle domande frequenti del Garante della Privacy, il quale a fine 2020 ha fornito ulteriori precisazioni sul tema e in particolar modo per i contesti lavorativi. “I dati personali – prosegue il Garante – dovrebbero essere nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) cancellati dopo pochi giorni equanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione”.

L’interrogativo si pone in merito alla gestione di un sistema di telecamere all’interno di un’azienda, che può essere utile per la sicurezza ma potrebbe avere altri fini. I chiarimenti sono stati necessari in virtù delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento 2016/679, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate.

Le Faq (scaricabili dal nostro sito, cliccando qui) tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell’esempio proposto dall’EDPB.

Tra i chiarimenti del Garante c’è l’affermazione del principio di “minimizzazione dei dati” riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione dell’impianto: la quantità di informazioni deve essere pertinente e non eccedente rispetto alle finalità perseguite. Sarà il titolare del trattamento a valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento e se ci sia bisogno anche di attivare un esperto per la valutazione.

Ricordiamo che con il prodotto Datacom Videosorveglianza gli installatori e i distributori di impianti di videosorveglianza possono semplificare molto tutte le procedure relative al comparto della privacy. Per tutte le informazioni in merito puoi chiedere direttamente a Datacom Tecnologie di Firenze, alla mail info@datacomtecnologie.it o tramite il form contatti.

TVCC in azienda, niente “silenzio assenso”. Fatti aiutare da Datacom Videosorveglianza!

Non ci può essere il silenzio assenso per installare impianti di videosorveglianza capaci di controllare a distanza i lavoratori di un’azienda. Lo dice la nota dell’8 aprile 2019 con cui il Garante della privacy ha dato risposta a un quesito formulato dal Ministero del lavoro a sua volta interpellato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. In sostanza il dubbio era: se l’Ispettorato nazionale del lavoro non risponde a una richiesta di autorizzazione amministrativa legata alla tvcc all’interno di un’azienda, si può agire come se fosse un tacito consenso?

La risposta dunque è negativa per il Garante: l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori prevede illecita e sanzionabile a livello penale l’installazione di impianti audiovisivi capaci di controllare i lavoratori a distanza qualora non siano state attivate le procedure di garanzia. L’autorizzazione ha un iter di 60 giorni: una volta concluso, non si può parlare di silenzio assenso.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, “dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l´uso di tali impianti”. Insomma, senza accordo sindacale solo l’Ispettorato può valutare se le telecamere si possono mettere o meno e deve esprimersi in maniera netta.

Per avere un aiuto concreto su come installare il proprio impianto di videosorveglianza senza problemi dal punto di vista delle normative e della privacy, la soluzione più efficace è quella di affidarsi a Datacom Videosorveglianza, il servizio online che Datacom Tecnologie offre per ottemperare alle regole del GDPR. Scopri di più cliccando qui, andando sul sito dedicato oppure contattandoci alla mail info@datacomtecnologie.it o tramite il nostro form.

Sono entrati in vigore i nuovi cartelli per la TVCC. Ecco come fare

Sono entrati in vigore dal 29 gennaio 2020 i nuovi cartelli legati alla gestione della privacy nei luoghi in cui si trovano telecamere di videosorveglianza. Lo stabilisce il Garante italiano della Privacy in ottemperanza alle norme europee del Gdpr.

Relativamente a quanto stabilito dal regolamento continentale stesso, di seguito pubblichiamo, tradotta in italiano, la parte relativa ai nuovi cartelli delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali tramite dispositivi video”, versione 2.0 adottata il 29 gennaio 2020. Tutto il documento, in inglese, è disponibile su questo sito cliccando qui.

Per avere un valido aiuto in questi contesti, puoi contare anche sulla soluzione Datacom Videosorveglianza, che trovi a questo link: https://www.datacomtecnologiegdpr.it/.

Cosa dice il GDPR sui nuovi cartelli

È da tempo insito nella legislazione europea sulla protezione dei dati che gli interessati dovrebbero essere consapevoli di quando la videosorveglianza è in funzione. Dovrebbero essere informati in modo dettagliato in merito ai luoghi monitorati. Ai sensi del GDPR, gli obblighi generali di trasparenza e informazione sono stabiliti nell’articolo 12 GDPR e seguenti. Gli “Orientamenti sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679 (WP260) del Gruppo di lavoro” Articolo 29, approvati dall’EDPB il 25 maggio 2018, forniscono ulteriori dettagli. In linea con il par. WP260. 26, è l’articolo 13 del GDPR, che è applicabile se i dati personali vengono raccolti “[…] da una persona interessata mediante osservazione (ad esempio utilizzando dispositivi di acquisizione dati automatizzati o software di acquisizione dati come telecamere […].”.

Alla luce della quantità di informazioni da fornire necessariamente all’interessato, i responsabili del trattamento possono seguire un approccio a più livelli in cui scelgono di utilizzare una combinazione di metodi per garantire la trasparenza (WP260, par. 35; WP89, par 22). Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti dovrebbero essere visualizzate sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello).

Informazioni sul primo livello (segnale di avvertimento)

Il primo livello riguarda il modo principale in cui il responsabile del trattamento si impegna per la prima volta con il soggetto interessato. In questa fase, i controller possono utilizzare un segnale di avvertimento che mostra le informazioni pertinenti. Le informazioni visualizzate possono essere fornite in combinazione con un’icona al fine di fornire, in modo facilmente visibile, comprensibile e chiaramente leggibile, una panoramica significativa dell’elaborazione prevista (articolo 12, paragrafo 7, GDPR). Il formato delle informazioni dovrebbe essere adattato alla posizione individuale (WP89 par. 22).

Posizionamento del segnale di avvertimento

Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo tale che l’interessato possa facilmente riconoscere le circostanze della sorveglianza prima di entrare nell’area monitorata (approssimativamente a livello degli occhi). Non è necessario rivelare la posizione della telecamera fintanto che non vi sono dubbi su quali aree siano soggette a monitoraggio e il contesto di sorveglianza sia chiarito in modo inequivocabile (WP 89, paragrafo 22). L’interessato deve essere in grado di stimare quale area è acquisita da una telecamera in modo da poter evitare la sorveglianza o adattare il suo comportamento, se necessario.

Contenuto del primo livello

Le informazioni del primo livello (segnale di avvertimento) dovrebbero in genere trasmettere le informazioni più importanti, ad esempio i dettagli delle finalità del trattamento, l’identità del responsabile del trattamento e l’esistenza dei diritti dell’interessato, insieme alle informazioni sui maggiori impatti del trattamento. Ciò può includere ad esempio gli interessi legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento (o da una terza parte) e i dettagli di contatto del responsabile della protezione dei dati (se applicabile). Deve anche fare riferimento al secondo strato più dettagliato di informazioni e dove e come trovarle.

Inoltre, il segno dovrebbe contenere anche tutte le informazioni che potrebbero sorprendere l’interessato (WP260, paragrafo 38). Ciò potrebbe ad esempio essere la trasmissione a terzi, in particolare se si trovano al di fuori dell’UE, e il periodo di conservazione. Se queste informazioni non sono indicate, l’interessato dovrebbe essere in grado di fidarsi che esiste solo un monitoraggio in tempo reale (senza alcuna registrazione o trasmissione di dati a terzi).

Informazioni sul secondo livello

Le informazioni del secondo livello devono anche essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile all’interessato, ad esempio come un foglio informativo completo disponibile in una posizione centrale (ad esempio banco informazioni, reception o cassiere) o visualizzato su un poster facilmente accessibile. Come accennato in precedenza, il segnale di avvertimento del primo livello deve fare riferimento chiaramente alle informazioni del secondo livello. Inoltre, è meglio se le informazioni del primo livello si riferiscono a una fonte digitale (ad esempio QR-code o indirizzo di un sito Web) del secondo livello. Tuttavia, le informazioni dovrebbero anche essere facilmente disponibili in modo non digitale. Dovrebbe essere possibile accedere alle informazioni del secondo livello senza entrare nell’area rilevata, specialmente se le informazioni sono fornite in modo digitale (ciò può essere ottenuto ad esempio tramite un collegamento). Altri mezzi appropriati potrebbero essere un numero di telefono che può essere chiamato. Tuttavia, le informazioni fornite devono contenere tutto ciò che è obbligatorio ai sensi dell’articolo 13 del GDPR.

Oltre a queste opzioni e anche per renderle più efficaci, l’EDPB promuove l’uso di mezzi tecnologici per fornire informazioni agli interessati. Ciò può includere ad esempio la geolocalizzazione delle telecamere e l’inclusione di informazioni in app o siti Web di mappatura, in modo che le persone possano facilmente identificare e specificare le fonti video relative all’esercizio dei propri diritti e, dall’altro, ottenere informazioni più dettagliate sull’operazione di elaborazione.

Esempio: un proprietario di un negozio sta monitorando il suo negozio. Per conformarsi all’articolo 13 è sufficiente posizionare un segnale di avvertimento in un punto facilmente visibile all’ingresso del suo negozio, che contiene le informazioni di primo livello. Inoltre, deve fornire un foglio informativo contenente le informazioni del secondo livello presso la cassa o qualsiasi altra posizione centrale e facilmente accessibile nel suo negozio.

Datacom Videosorveglianza, scopri come funziona con il nostro webinar

Un webinar per scoprire i vantaggi e le funzionalità di Datacom Videosorveglianza, la novità di Datacom Tecnologie di Firenze per aiutare gli installatori di sicurezza a ottemperare a tutti gli obblighi in materia di privacy, in base anche al nuovo regolamento europeo GDPR. Uno strumento che semplifica la vita di chi sceglie di utilizzare la TVCC per proteggere la propria azienda o abitazione, stando sicuri non solo dal punto dei vista dei malintenzionati ma anche dei possibili controlli – e annesse sanzioni – da parte delle autorità competenti. Per capire meglio il funzionamento, guarda il video qui sotto.

Per qualsiasi domanda, scrivi a info@datacomtecnologie.it oppure collegati al sito internet dedicato al prodotto che è http://www.datacomtecnologiegdpr.it/.

“Datacom videosorveglianza”, webinar in programma il 23 gennaio

Si tiene giovedì 23 gennaio dalle 14.45 alle 16.15 un webinar introduttivo su “Datacom videosorveglianza“, la piattaforma che permette di generare, senza la necessità di conoscere le complesse normative, tutta la documentazione necessaria affinché il tuo impianto di videosorveglianza sia in regola.

Per iscriversi e partecipare gratuitamente, occorre farlo da questo link:

https://register.gotowebinar.com/register/8524785633720264971

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